In Gazzetta Ufficiale del 29/07/2024 è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106 recante: “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
Siamo usciti ieri con un documento dove riferivamo sull’incredibile scelta ministeriale di sottrarre quasi 1000 unità di personale ATA nelle scuole a beneficio dell’Amministrazione periferica, oggi continuiamo la lettura del testo, soffermando l’attenzione su alcuni articoli che riguardano direttamente il lavoro delle segreterie scolastiche ed evidenziando criticità.
Disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilita
L’art. 6 definisce il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Per sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno si prevede, in via straordinaria, transitoria e supplementare (ovvero in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, affidati ordinariamente alle università), la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si conseguirà, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall' INDIRE.
Chi potrà partecipare?
Coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno (relativo al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce) della durata di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 5 anni precedenti. L’art. 7 ha come oggetto la possibilità di iscrizione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (attivati dall’INDIRE o Università) a coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento.
Si rimanda ad un ulteriore Decreto Ministeriale attuativo la definizione delle modalità di attivazione dei suddetti percorsi.
All'attuazione di quanto sopra si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riteniamo che gli alunni disabili necessitino di più, rispetto a misure definite dallo stesso Decreto straordinarie, transitorie e a costo zero.
L’Art. 8 definisce misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno andando a modificare il c. 3 dell’art. 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Quindi il precedente c. 3 (che di seguito riportiamo):
”Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.
Si novella così:
Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.
Doveva essere predisposto un Decreto dell’allora MIUR sulle modalità attuative relative alla continuità del progetto educativo e didattico, da emanare presumibilmente entro l’avvio delle lezioni a.s. 2017/18 (!) Non pervenuto.
Oggi per le modalità di attuazione si rimanda ad un Regolamento di cui all'art. 4, c. 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e nelle more dell'adozione dello stesso, per l'anno scolastico 2025/2026 le stesse saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Anche questa volta si “ri-scrive” per “ri-mandare”, è dal 2017 che gli alunni disabili e le loro famiglie stanno aspettando concretezza, sui contenuti lasciamo gli approfondimenti a chi di didattica e pedagogia ne sa più di noi.
Con l’art. 9 si avvia un’attività di sperimentazione provinciale (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forli-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste) per i docenti referenti del sostegno per avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 che ha attuato l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227: assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio.
Disposizioni urgenti in materia di regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.
L’art. 11 che contiene misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri si prevede la possibilità di disporre dell'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione o che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana su livelli che lo stesso decreto definisce.
Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuoveranno attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”.
Si ripete la disposizione che limita l’attuazione di quanto sopra: nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale. A costo zero!
Nella lettura del c. 6 dell’art. 14 bis - Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato - invece le risorse sono state trovate:
Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In questo caso non a costo zero, si attinge, per pagare il lavoro straordinario del personale ministeriale, dal Funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Ci viene da pensare (o meglio credere) che quando c’è la volontà c’è anche la soluzione.
Concludiamo con l’art. 14 ter che prevede risorse ulteriori per welfare studentesco, nello specifico fornitura gratuita dei libri di testo.
Lì, 01.08.2024
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari