IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA A.S. 2024/2025
IL DECRETO – LA NOTA – LE TABELLE
Luci ed ombre
COMUNICATO
Dopo le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025 come da D.M. 158 del 31/7/20247 (45.124 unità), arriva anche il provvedimento sulle immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l’a.s. 2024/2025 come da D.M. 172 del 9/8/2024 (10.336 unità).
Il Decreto e le tabelle sono stati oggetto di una specifica nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio V – Personale ATA – prot. n. 124363 dell’11/8/2024 (domenica alle ore 17:02) indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, per gli effetti che ne conseguono ai fini delle assunzioni in ruolo con decorrenza giuridica 1/9/2024 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Il decreto specifica (art. 3) che la sede definitiva ai neo-assunti sarà assegnata nell’a.s. 2025/2026, dopo il superamento del periodo di prova disciplinato dall’art. 62 del CCNL 18/1/2024.
Le immissioni in ruolo autorizzate per singolo profilo professionale coprono solo il 33,78% della disponibilità: 10.336 su 30.581. Solo per i Direttori SGA il totale delle assunzioni in parola (1.192 su 2.323) copre il 51,31% delle disponibilità. Da sottolineare che per i DSGA non si tratta di nuove immissioni in ruolo ma di passaggio nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione di personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Assistente Amministrativo. Ne consegue che aumenteranno dello stesso numero (1.192) le disponibilità di posti degli Assistenti Amministrativi.
Il Decreto e la nota successiva dedicano una particolare attenzione alle “facoltà assunzionali” dei Direttori SGA poiché l’argomento costituisce l’elemento di sostanziale novità rispetto agli anni scolastici precedenti. Per i DSGA viene specificato che i posti autorizzati non possono essere oggetto di compensazione con altri profili e si sottolinea che i DSGA non possono essere assunti nelle scuole che mantengono l’autonomia (solo nell’a.s. 2024/2025) in eccedenza all’organico di diritto degli stessi DSGA e dei DS definito con D.I. 127 del 30/6/2023 a valere per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.
Peccato che nessuno conosca (almeno così ci risulta) quali siano queste ulteriori autonomie “alle quali attribuire solo reggenze” e, ancora peccato, che l’istituto giuridico delle reggenze non esiste (non è mai esistito) per i DSGA.
Sui 1.131 posti di DSGA (2.323 meno 1.172) che resteranno scoperti dopo il passaggio di area dagli Assistenti Amministrativi aventi titolo si procederà come previsto dall’art. 1 comma 10 dell’intesa ministeriale del 27/6/2024; intesa che ha sostituito l’art. 14 del CCNI su utilizzazione e assegnazioni provvisorie prorogato anche per l’a.s. 2024/2025.
Nelle considerazioni che precedono luci ed ombre di un provvedimento “influenzato” dalla sottoscrizione del CCNL 18/1/2024.
Piace sottolineare che si fa riferimento ai DSGA e non ai Funzionari, perché esiste solo l’organico dei Direttori e non quello dei Funzionari, a prescindere dal “pasticcio” generato dal citato CCNL.
Lì, 13.08.2024
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani