INCARICHI DI EQ DA DSGA. LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' NON E' PREVISTA NEL CASO DI SPECIE

Al Dirigente dell’UAT di Catanzaro

 

e p.c. Al Ministero dell’Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio I – Affari generali e personale - Risorse finanziarie e contabilità

c.a. Dirigente Dr. Pasquale De Feo

pasquale.defeo2@istruzione.it

 

Al Direttore Generale dell’USR per la Calabria

 

Oggetto: incarichi di EQ da DSGA. La dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità non è prevista nel caso di specie.

 

Codesto ufficio nel predisporre la documentazione per la decretazione dei DSGA già in servizio, a DSGA funzionari EQ, richiede anche la sottoscrizione di una dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico.

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

All’art. 1 comma 1 sancisce: “1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

All’art. 20 dello stesso decreto viene stabilito:

1.     All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto.

2.     Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3.     Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4.     La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5.     Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

                       

 

Tanto premesso, si significa che detta dichiarazione non è prevista per i ruoli dei funzionari, ma solo per conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali (articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Pertanto, si invita codesto Ufficio a soprassedere nel chiedere detta dichiarazione, non dovuta all’atto della decretazione di incarico di Elevata Qualificazione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

 

In spirito di leale collaborazione, distinti saluti.

 

Lì, 29.08.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 29/08/2024
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 29/08/2024 09:17:01
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