DSGA TRA INCARICHI, COPERTURE E SOSTITUZIONI: IL MINISTERO SI CORREGGE E RETTIFICA

DOCUMENTO

In data 9/9/2024 l’Anquap ha predisposto e pubblicizzato uno specifico documento riguardante il tema della nuova disciplina per i Direttori SGA, tra incarichi, coperture e sostituzioni.

Nella giornata di ieri il MIM è intervenuto con la nota prot. n. 139730 con la quale ha rettificato sul piano formale e sostanziale i precedenti format di decreto allegati alla nota prot. n. 129323 del 26/8/2024. Sulla nota del 26/8/2024 (e relativi allegati) l’Anquap aveva puntualmente espresso le sue motivate riserve.

La nota ministeriale di ieri ne richiama una precedente dello stesso ministero - prot. n. 139212 del 9/9/2024 - riguardante la progressione di area all’esito della procedura valutativa di cui al D.M. n. 74 del 12/4/2024 (facenti funzione che diventano funzionari con incarico di DSGA).

Osserviamo che i nuovi decreti intervengono sui seguenti aspetti:

  • i contenuti generali della funzione di DSGA riportano integralmente solo il testo dell’art. 55 c. 4 CCNL 18/1/2024;
  • viene totalmente eliminato il passaggio concernente la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità;
  • non vi è più riferimento alcuno in ordine alla trasmissione del decreto agli organi di controllo;
  • il trattamento economico viene evidenziato con maggiore chiarezza e puntualità. Restano, però, alcune ambiguità sul format n. 3 (copertura posti vacanti e disponibili). Infatti, se all’Assistente amministrativo che viene incaricato è corrisposta un’indennità di direzione (art. 56 CCNL 18/1/2024) allo stesso deve essere detratto il compenso individuale accessorio. Inoltre, sul format n. 4 (incarico ad interim) per assenza intero anno o superiore a 3 mesi, l’applicazione dell’art. 57, commi 4 e 5, riguarda i casi di sostituzione con un Funzionario privo di incarico di DSGA o con un DSGA che accetta l’incarico ad interim. Nel format non viene previsto il caso che la sostituzione avvenga con un Assistente amministrativo. In questa condizione si dovrebbe applicare la stessa clausola del format n. 3 di cui sopra.   

Da sottolineare che ora il Ministero, correttamente, non prevede più alcuna ipotesi di delega in ordine all’emanazione dei provvedimenti in parola ai Dirigenti scolastici, fatta eccezione, ovviamente, per il decreto riguardante la sostituzione per un periodo inferiore a tre mesi.

Resta irrisolta la questione afferente lo svolgimento dei compiti di Direttore SGA nelle istituzioni scolastiche che restano in vita nell’a.s. 2024/2025, in aumento rispetto all’organico di diritto dei Dirigenti e dei Direttori per lo stesso a.s. (187 unità).

Come più volte ribadito le reggenze non riguardano i Direttori SGA e l’incarico ad interim non può essere assegnato d’ufficio, perché non obbligatorio.

 

Correttamente le due note ministeriali del 9 e 10 settembre 2024 vengono indirizzate per conoscenza anche al MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Osserviamo che con riferimento ai Direttori SGA che erano già tali, il MEF ha puntualmente aggiornato - sulla base del CCNL 18/1/2024 – l’inquadramento e il trattamento economico sui cedolini di partita di spesa fissa a partire dal decorso mese di maggio. Identico aggiornamento dovrà avvenire per i nuovi Funzionari che sono diventati tali all’esito della progressione di area, una volta che i competenti Dirigenti degli UU.SS.RR. avranno emanato il decreto di formalizzazione del passaggio dall’area degli Assistenti a quella dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con l’indicazione – nel medesimo decreto - del trattamento economico spettante.

Resta da affrontare e risolvere – a giudizio dell’Anquap – anche la condizione di stato giuridico degli Assistenti Amministrativi che avranno l’incarico annuale su posto vacante e disponibile e quella degli Assistenti Amministrativi che sostituiranno i titolari dell’incarico di DSGA per l’intero a.s. o periodi superiori a tre mesi. Va da sé che dovranno essere sostituiti con supplenza nelle scuole di provenienza, ma non si ritiene applicabile la fattispecie prevista dall’art. 70 del CCNL 18/1/2024 (contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio).

Si evidenzia, infine, che ci vengono segnalati casi concreti dove non si riesce a coprire i posti vacanti e disponibili e a sostituire i Direttori SGA per intero anno o periodo superiore a tre mesi, applicando la normativa presente nell’art. 57 del CCNL, nell’Intesa MIM/Sindacati del 27/6/2024 e nel D.M. n. 132 del 4/7/2024.

Al verificarsi di queste condizioni gli uffici periferici del Ministero procedono con avvisi/interpelli tendenti a reclutare personale dalle graduatorie di terza fascia del personale amministrativo in possesso di laurea o diploma. Quando si ricorre a questa modalità sarebbe doveroso che la stessa sia disciplinata nei contratti decentrati regionali con l’indicazione di criteri specifici e con obbligo di pubblicazione degli avvisi/interpelli.

 

Sulle questioni rappresentate e ancora da definire è auspicabile un intervento urgente dei competenti uffici del MIM, ai quali il presente documento viene inviato.

 

Lì, 11.09.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

Qui le note MIM e relativi allegati

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 11/09/2024
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 17/09/2024 09:02:09
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