Lavori parlamentari: Approvato dalla Camera. Se ne attende la trasmissione al Senato.
Modifiche di interesse introdotte in sede di approvazione dalla Commissione Affari Costituzionali:
ARTICOLO 1, comma 3-bis:Trattenimenti in servizio del personale della scuola: prevede che i trattenimenti in servizio del personale della scuola siano fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
ARTICOLO 1, comma 5: Risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A: la modifica dispone che le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, possano, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un’età anagrafica che possa dare luogo a riduzioni percentuali dei trattamenti ai sensi del DL 201/2011.
ARTICOLO 1-bis: Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola: le modifiche, al comma 1, novellano l’articolo 24, comma 14, del DL 201/2011, recante il regime derogatorio all’applicazione della c.d. “riforma Fornero”. Le modifiche introdotte estendono il predetto regime di deroga al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997(comma 1) .
ARTICOLO 4, commi 1-bis e 1-ter: Personale scolastico collocato fuori ruolo: le modifiche fanno salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica adottati per l’anno scolastico 2014/2015 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013.
ARTICOLO 16, comma 1: Compensi nelle società controllate: le novità si sostanziano nel fatto che la spesa sostenuta per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell’intero fatturato - non deve superare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.
Contenuto:
Articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni):
per favorire il ricambio generazionale, da fine ottobre viene revocato l’istituto del “trattenimento in servizio”, che consentiva di allungare la carriera oltre l’età pensionabile. Il comma 5 interviene in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le disposizioni al momento vigenti in materia di prepensionamento si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni, incluso il personale delle autorità indipendenti.
Articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over):
per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici resta confermata la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell’anno precedente pari al 20% per il 2014, al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% dal 2018.
Articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria):
si semplifica la mobilità volontaria e obbligatoria. In via sperimentale i trasferimenti tra amministrazioni centrali avverranno entro 2 mesi dalla richiesta dell’amministrazione interessata, non sarà necessario l'assenso della sede di provenienza. L'unica condizione è che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. In un bando sul proprio sito le amministrazioni devono indicare i posti che intendono ricoprire e i criteri scelti. La mobilità obbligatoria potrà avvenire tra amministrazioni entro una distanza di 50 chilometri.
Articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni):
La norma è finalizzata ad ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità. Si stabilisce che gli elenchi del personale in disponibilità dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. L’articolo prevede inoltre che entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa. L’avvio di procedure concorsuali, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per un periodo di dodici mesi, viene subordinato alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza):
si stabilisce il divieto per le amministrazioni - anche per quelle inserite nel conto economico consolidato della PA – e per le autorità indipendenti di conferire a soggetti collocati in quiescenza, ovvero in pensione, incarichi dirigenziali o cariche in organi delle amministrazioni.
Articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni):
prevede, dal 1° settembre 2014, la riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. I nuovi contingenti, come rideterminati a seguito della predetta riduzione del 50 per cento, possono essere ripartiti nuovamente tra le associazioni sindacali rappresentative.
Art. 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)
L’articolo introduce una modifica alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche ivi indicate da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possa dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interessi.
Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria):
È abolita la norma secondo cui una quota dei diritti di segreteria spetta al segretario comunale o provinciale. I proventi di tali diritti spettano integralmente al comune o alla provincia.
Art. 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali):
Vengono introdotte modifiche al sistema di reclutamento e di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle regioni, negli enti locali e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale. Per i posti dirigenziali è fissato il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. È mantenuto l’obbligo della previa selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali.
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate):
Si stabilisce che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti ma, per le società a partecipazione diretta, d’intesa tra l’amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri siano scelti tra i dipendenti dell’amministrazione o della società è previsto l’obbligo di riversare i compensi assembleari all’amministrazione o alla società di appartenenza. Analogamente, per i consigli di amministrazione
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate):
Previsto un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono dati e proposte sugli enti pubblici dalle stesse controllati, che consentirà di avere un quadro completo degli enti pubblici e di interesse pubblico esistenti anche al fine di un eventuale riordino o accorpamento. Prevista inoltre l’unificazione di alcune banche dati attualmente gestite dal Dipartimento della funzione pubblica e dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella banca dati unificata andranno a confluire le seguenti informazioni: i dati relativi al costo annuo del personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni del conto economico consolidato redatto dall’ISTAT, eccezione fatta per quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le società dalle stesse controllate; l’elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al ministero dell’Economia e delle Finanze le informazioni attinenti alle partecipazioni in società per azioni, detenute direttamente o indirettamente con le modalità stabilite in un apposito decreto.
Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l’Agenda digitale italiana):
Si dispone la soppressione: del Commissario del governo per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana posto a capo di una struttura di missione per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; a decorrere dal 1 ottobre 2014, delle sezioni distaccate del tribunale amministrativo (TAR), ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano; del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle relative competenze al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
Articolo 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione):
prevede l’immediata soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Obiettivo è riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall’esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario. L’articolo pone quindi in capo all’Autorità nazionale anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il fenomeno della corruzione nei lavori pubblici.
Art. 20 (Associazione Formez PA):
L’articolo prevede lo scioglimento dell’associazione Formez PA e la nomina di un Commissario straordinario.
Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione):
In un’ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, l’articolo prevede la soppressione e l’unificazione delle Scuole di formazione.
Art. 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)
L’articolo stabilisce che per un periodo pari a due anni i componenti delle Autorità - compresi quindi anche quelli del Garante per la protezione dei dati personali - alla cessazione dall’incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle Autorità indipendenti sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi; le procedure avviate in violazione dei suddetti obblighi e le successive eventuali assunzioni sono nulle. L’articolo prevede inoltre una stretta a retribuzioni e consulenze: a decorrere dal 1 luglio 2014 le Autorità provvedono, nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; a decorrere dal 1 ottobre 2014 sarà obbligatoria la riduzione, in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Prevista anche la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la stipula di convenzioni o costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici.
Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la borsa e a quelle dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.
Articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard):
Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri approva l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. Con specifico riferimento all’edilizia e all’avvio delle attività produttive, l’adozione di una modulistica unificata e standardizzata è condivisa tra i diversi livelli di governo, attraverso accordi o intese da concludere in sede di Conferenza unificata.
Art. 31 (Modifiche all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001):
L’articolo prevede la possibilità per il dipendente pubblico di denunciare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, oltre che all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all’Autorità nazionale anticorruzione.
Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione):
L’articolo introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture. Il Presidente dell’ANAC è quindi dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del prefetto. Tali poteri propositivi consistono nell’ordine di rinnovazione degli organi sociali e, in caso di inottemperanza allo stesso, nella straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice, ovvero, direttamente ed immediatamente nella straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice.
Art. 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera):
L’articolo dispone che le varianti in corso d’opera siano trasmesse alla valutazione dell'ANAC entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante.
Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile):
L’articolo prevede che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche, sempre che sia garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali.
Art. 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali):
Dinanzi al tribunale ordinario si prevede l’obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; dinanzi alle corti di appello si prevede l’obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015. Il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall’autorità giudiziari.
Art. 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione):
L’articolo proroga al novembre 2014 il termine della comunicazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni al ministero della Giustizia, dell’indirizzo PEC dedicato alla giustizia.
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