Al Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico del MIM
c.a. Direttore Generale Maria Assunta PALERMO
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
e p.c. Al Capo di Gabinetto del MIM
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
Al Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali del MIM
dppr@postacert.istruzione.it
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione del MIM
dpit@postacert.istruzione.it
Oggetto: passaggio dall’area degli Assistenti a quella dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Osservazione sul trattamento economico spettante.
Codesto ufficio, con nota 139212 del 9 settembre 2024 ha fornito istruzioni per l’inquadramento economico spettante ai funzionari che sono diventati tali a seguito della procedura valutativa di progressione dall’Area degli Assistenti a quella dei Funzionari ed E.Q...
Detta nota dispone che l'inquadramento iniziale dei nuovi funzionari deve avvenire con lo stipendio base dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), pari a 25.984,93 euro lordi annui, comprensivi della tredicesima mensilità, a cui vanno aggiunte l’indennità di direzione, fissa e variabile, pagate rispettivamente con il sistema del cedolino unico a carico della RTS e del FMOF (art. 56, comma 1 CCNL 2019/2021 del 18/1/2024).
Orbene, tanto premesso, si significa che detta disposizione non può essere generalizzata. Si dovrà procedere ad una valutazione caso per caso in ordine allo stipendio in godimento dell’Assistente Amministrativo transitato nell’area dei funzionari E.Q..
Infatti, potrebbero verificarsi casi in cui, per anzianità di fascia stipendiale, il trattamento fondamentale in godimento potrebbe essere più alto rispetto allo stipendio iniziale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), pari a 25.984,93 euro lordi annui, comprensivi della tredicesima mensilità.
Pertanto si invita codesto Ufficio, a rettificare la disposizione innanzi citata, ove nei casi specifici si dovesse verificare una fattispecie del genere sopra riportato.
In simili situazioni occorre riconoscere lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per anzianità di servizio nella qualifica di provenienza e il relativo stipendio iniziale nella qualifica di DSGA.
Tale impostazione è puntualmente prevista dall’art. 6 del DPR 25/6/1983 n. 345, ancora in vigore.
Grato per l’attenzione si porgono distinti saluti e si confida in un cortese riscontro.
Lì, 25.09.2024
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani