Al Direttore Generale dell’USR per l’Emilia Romagna
Dott. Bruno Di Palma
Via PEC drer@postacert.istruzione.it
Gentile Direttore Generale,
Con riferimento alla Nota MIUR prot. n. 139212 del 9 settembre 2024, relativa all’inquadramento economico dei nuovi Funzionari di Elevata Qualificazione, desideriamo sollecitare un tempestivo intervento affinché vengano fornite disposizioni per la formalizzazione e decretazione del passaggio di area per il personale ATA che ha completato con successo la procedura di progressione.
Nello specifico, si richiede di procedere senza ulteriori ritardi alla formalizzazione del passaggio dall'Area degli Assistenti a quella dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito del 12 aprile 2024, n. 74, e alla corretta attribuzione del trattamento economico spettante, in ottemperanza alle disposizioni indicate.
Il personale coinvolto, infatti, ha diritto a un trattamento economico iniziale pari ad euro 25.984,93 (stipendio annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità), integrata dalle indennità di direzione, parte fissa (per 12 mensilità con il sistema del cedolino unico) e parte variabile, previste dall’ art. 56, comma 1, C.C.N.L. 2019 – 2021 del 18 gennaio 2024
CI teniamo a precisare che detta disposizione non può essere generalizzata. Si dovrà procedere ad una valutazione caso per caso in ordine allo stipendio in godimento dell’Assistente Amministrativo transitato nell’area dei funzionari E.Q..
Infatti, potrebbero verificarsi casi in cui, per anzianità di fascia stipendiale, il trattamento fondamentale in godimento potrebbe essere più alto rispetto allo stipendio iniziale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), pari a 25.984,93 euro lordi annui, comprensivi della tredicesima mensilità.
Pertanto si invita codesto Ufficio, a rettificare la disposizione innanzi citata, ove nei casi specifici si dovesse verificare una fattispecie del genere sopra riportato.
In simili situazioni occorre riconoscere lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per anzianità di servizio nella qualifica di provenienza e il relativo stipendio iniziale nella qualifica di DSGA.
Tale impostazione è puntualmente prevista dall’art. 6 del DPR 25/6/1983 n. 345, ancora in vigore.
Confidiamo in un rapido riscontro e nel consueto supporto al fine di evitare ulteriori disagi al personale interessato, già in attesa dell'adeguamento stipendiale fin dal 01/09/2024.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e inviamo cordiali saluti.
lì, 07/10/2024
Marco Santini
Vice Presidente ANQUAP Area Nord