Legge n. 150 del 01/10/2024: modifiche sulla valutazione degli apprendimenti, riforma dello Statuto delle studentesse e degli studenti e della valutazione del comportamento.

 Con la Legge n. 150 del 01/10/2024 si interviene sulla revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, oltre a fornire disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato.

Soffermeremo la nostra attenzione sulle modifiche per la valutazione degli apprendimenti, sulle previste riforme dello Statuto delle studentesse e degli studenti e della valutazione del comportamento e sulle misure destinate a responsabilizzare gli studenti a seguito di reati commessi a danno del personale scolastico.

 

Valutazione degli apprendimenti

Si interviene sul Decreto legislativo 13 Aprile 2017 n. 62, modificando e/o integrando le norme in materia di valutazione degli apprendimenti.

Nella scuola Primaria tornano i giudizi sintetici e le modalità della valutazione di cui sopra saranno definite successivamente con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.

Art. 2

c. 1 ..A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

c. 5..La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione..

 

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi, e non più con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Art. 2

c1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

c. 5 Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

 

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 comporterà la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

Art. 6

c2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

 

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 comporterà la non ammissione all’Esame di Stato

Art. 13

c. 2 lett. d) ..Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

 

Si dispone, inoltre, sull’attribuzione del credito scolastico

Art. 15

c2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

 

Riforma dello statuto delle studentesse e degli studenti

Con uno o più regolamenti, da dottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (Marzo 2025), si dovrà provvedere alla revisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni in modo che:

·         l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

·         l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

Riforma della valutazione del comportamento degli alunni

Con uno o più regolamenti da dottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (Marzo 2025), si dovrà provvedere alla modifica dell’art. 7 Valutazione del comportamento - del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni in modo da:

·         prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

·         prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

·         conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

·         prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

·         prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

 

Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici

L’art. 3 della legge dispone uno specifico risarcimento danni a favore dell’istituzione scolastica, quantificato da un minimo di € 500 ad un massimo di € 10.000,00, nel caso di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

 

Lì, 18.10.2024

LA VICE PRESIDENTE

Ferrari Alessandra


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 18/10/2024
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 18/10/2024
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