UNA SCUOLA CHIEDE, L’ARAN RISPONDE E L’ANQUAP REPLICA
DOCUMENTO
Il tema del lavoro straordinario dei Direttori SGA torna d’attualità in questi giorni a seguito di una richiesta di chiarimenti che una scuola rivolge all’ARAN (14/10/2024) e sulla quale l’ARAN fornisce la sua posizione (30/10/2024).
La richiesta della scuola è legittima ma la risposta dell’ARAN non è accettabile e giuridicamente infondata.
Questi i termini della richiesta di chiarimenti inviata all’ARAN:
· in considerazione dell’indennità di direzione percepita dal DSGA lo stesso ha il dovere di effettuare rientri pomeridiani aggiuntivi all’orario settimanale delle 36 ore?
· se il DSGA effettua ore aggiuntive rispetto alle 36 settimanali, ha diritto al recupero delle stesse?
· il DSGA ha diritto a rifiutare di effettuare le ore aggiuntive ritenendo obbligatorio solo l’orario di 36 ore settimanali?
Questa la risposta dell’ARAN:
Questa la replica dell’Anquap:
· risponde al vero che l’indennità di parte variabile assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti ma questo non vuol dire che la stessa assume le caratteristiche dell’omnicomprensività, tant’è vero che nello stesso art. 56 al comma 4 CCNL 18/1/2024 sono indicati i compensi che possono essere corrisposti per prestazioni aggiuntive. La norma “sull’assorbimento” è platealmente in danno dei Direttori SGA e andrebbe rimossa urgentemente, stante l’inadeguatezza degli importi stabiliti (l’incremento definito con il CCNI del 26/9/2024 è, a dir poco, irrisorio) anche rispetto alle entità di altri Comparti e di altre sezioni dello stesso Comparto;
· si dimentica totalmente che il Direttore SGA ha lo stesso orario di lavoro di tutto il personale ATA, fissato in 36 ore settimanali, che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo devono essere autorizzate e se non remunerate scatta il diritto al recupero di tali ore in forma compensativa. Quanto precede è puntualmente previsto dagli artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti. Ne consegue che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, previamente autorizzate, se non pagate sono soggette a riposi compensativi (orari e giornalieri). Se fosse corretta l’interpretazione dell’ARAN (e non lo è) il DSGA per svolgere tutte le attività necessarie per l’espletamento dell’incarico (“maledetto” incarico non presente nella previgente disciplina) dovrebbe lavorare senza limiti orari: una condizione impossibile sul piano fattuale e soprattutto in punto di diritto. Se si vuole un DSGA senza limiti orari lo si deve inquadrare come Dirigente e trattare di conseguenza. Da sottolineare, inoltre, che ai DSGA si applica per intero la disciplina di cui agli artt. 63, 64, 65 e 66 del CCNL 18/1/2024;
· l’esistenza dell’istituto del lavoro straordinario anche per i Direttori SGA è comprovata da azioni di sciopero (sospensione prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo) che l’Anquap ha proclamato in passato e nuovamente proclamato per il periodo dall’11 al 30 novembre 2024, con il riconoscimento della Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Tutto ciò premesso si invita l’ARAN a ritirare la posizione espressa il 30 ottobre u.s. – manifestamente infondata - poiché sussiste, come sopra dimostrato e motivato, il diritto dei Direttori SGA a riposi compensativi in tutte le circostanze dove gli stessi prestino un orario superiore alle 36 ore settimanali.
Peraltro, pare opportuno ricordare che in ordine all’applicazione delle norme contrattuali le posizioni espresse dall’ARAN non costituiscono interpretazione autentica e non sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche (in questo caso per le istituzioni scolastiche).
L’Anquap tutelerà in ogni sede e con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento i diritti dei Direttori SGA che non possono e non devono essere calpestati, da nessuno.
Il presente documento viene inviato all’ARAN, al Ministro della Pubblica Amministrazione, al Ministro dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale e divulgato attraverso i mass-media e social.
Infine, sarebbe interessante conoscere - nel merito dell’argomento in parola - l’opinione dei Sindacati firmatari del CCNL 18/1/2024.
Lì, 05.11.2024
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani