Lavoro straordinario DSGA, l'Aran dice che non deve essere pagato. I Sindacati spiegano perche' non e' cosi'

 FONTE ORIZZONTESCUOLA.IT 

 

Lavoro straordinario DSGA, l’Aran dice che non deve essere pagato. I Sindacati spiegano perché non è così

Di redazione

 

Continuano le repliche da parte dei Sindacati al parere Aran diffuso alcuni giorni fa in merito al lavoro straordinario svolto dai DSGA. Tutto è nato dal quesito posto da una scuola in cui si chiedeva se le ore aggiuntive alle 36 settimanali potessero essere recuperate.

Secondo l’Aran non ci sono dubbi: “Per quanto attiene alla remunerazione di eventuali ore aggiuntive, la norma contrattuale non lascia dubbi in merito al fatto che laddove la durata della prestazione del DSGA ecceda l’orario settimanale per esigenze di servizio legate all’espletamento dell’incarico, non si dà adito alla remunerazione delle ore eccedenti l’orario di lavoro”.

E aggiunge: “Ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa al pagamento”.

I Sindacati spiegano dettagliatamente perché non è così

Subito, come abbiamo riportato, è arrivata la replica netta dell’Anquap: “Risposta inaccettabile”.

Si dimentica totalmente che il Direttore SGA ha lo stesso orario di lavoro di tutto il personale ATA, fissato in 36 ore settimanali, che le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo devono essere autorizzate e se non remunerate scatta il diritto al recupero di tali ore in forma compensativa. Quanto precede è puntualmente previsto dagli artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007, ancora vigenti” scrive l’Associazione di Germani.

Sulla stessa linea la Uil Scuola: “Il CCNL, se da un lato prevede che l’attribuzione dell’indennità di parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” (Art. 56 comma 1 CCNL 19/21), dall’altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico“.

Mentre il divieto di pagamento – sottolinea la Uil Scuola – è chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilità di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non prevista dal contratto di lavoro. A nostro avviso, la possibilità del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA compresi gli ex DSGA. Contrariamente ci troveremmo in presenza di un funzionario E.Q. a cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono l’orario d’obbligo ma a costo zero“.

Anief evidenzia come “detta interpretazione di fatto considera il Funzionario EQ alla stregua di un dirigente, ovvero l’unico dipendente della P. A. a non avere alcun vincolo di orario, a dispetto dell’attuale contratto che lo incardina ancora al servizio di 36 ore svolto dal personale ATA. Di qui, la reiterazione da parte di Anief della richiesta di uscita dei Funzionari EQ dal comparto ATA e del riconoscimento di una retribuzione di risultato, che sarebbe, peraltro, coerente con quanto previsto dall’art. 55 comma 3 del CCNL del 18/01/2024 sulla responsabilità di risultato“.

Per la Flc Cgil si tratta di un “parere errato” e ne dettaglia i motivi: “L’accesso al fondo di istituto (FIS) del DSGA per particolari riconoscimenti del suo lavoro è regolato dalla sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 in base a due parametri determinati in sede di contrattazione nazionale (l’indennità di parte variabile). I parametri per calcolarla sono:

  • la tipologia di scuola: agrari, convitti, istituti verticalizzati, istituti di secondo grado con laboratori/reparti di lavorazione, licei e altri tipi di scuole
  • il numero totale degli addetti (docenti/ata) in organico di diritto“.

Tale scelta rappresenta ancora oggi pietra miliare tanto che l’art 56 del CCNL 2019-2021 al comma 1 specifica che “L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti”. Nulla e nessuno, tuttavia, può mettere in discussione la possibilità che il DSGA – spiega la Flc Cgil – come qualsiasi altro lavoratore, possa svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali. L’eccedenza oraria nel lavoro ordinario il DSGA la recupera, ottenendo così una sorta di flessibilità organizzativa del suo lavoro. Sono invece da retribuire attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – che invece non possono né devono essere a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa“.

 



 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 15/11/2024
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 15/11/2024
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