Dopo la nostra replica all’ARAN (vedi documento del 5/11/2024), la presa di posizione condivisibile della UIL Scuola RUA (vedi sito sindacale dell’11/11/2024), l’intervento della FLC CGIL (vedi sito sindacale del 13/11/2024) e lettera del Presidente Anquap al Segretario Generale Fracassi del 14/11/2024, il 19/11/2024 è intervenuta anche la CISL Scuola di Oristano (vedi documento allegato).
La CISL, in perfetto sindacalese, dice e non dice, dimenticando alcune norme fondamentali – sull’orario di lavoro del personale ATA, su ritardi, recuperi e riposi compensativi dello stesso personale – contenute negli artt. 51 e 54 del CCNL 29/11/2007: le stesse norme dimenticate anche dall’ARAN.
È pacifico che anche il DSGA possa accedere alla “flessibilità oraria” e “all’orario plurisettimanale”, come anche alla “turnazione” secondo la nuova disciplina contenuta negli artt. da 63 a 66 del CCNL 18/1/2024. In verità (e la cosa non scandalizzi) il DSGA potrebbe beneficiare anche della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali secondo quanto previsto dall’art. 55 del CCNL 29/11/2007.
Certo è, però, che l’orario di lavoro obbligatorio per i DSGA, come per tutto il personale ATA, è di 36 ore settimanali e non può superare le 9 ore giornaliere, con pausa obbligatoria “se l’orario continuativo giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.
Ne consegue che qualora il DSGA superi le 36 ore settimanali ha diritto di essere retribuito. Se non retribuito per prestazioni eccedenti connesse agli impegni istituzionali ha diritto a recuperi o riposi compensativi. Non esistono prestazioni eccedenti senza limiti orari e non vi è traccia di omnicomprensività inclusa nell’indennità di direzione.
Lì, 22.11.2024
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani