PROSECUZIONE SCIOPERO DSGA DELLE II.SS. ED II.EE. CON SOSPENSIONE PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO DAL 12/12/2024 AL 10/1/2025. AZIONI CORRELATE DI PROTESTA PROFESSIONALE

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Al Ministro dell’Istruzione e del Merito

 

Gabinetto del Ministero

 

e p.c. Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Alla Commissione di Garanzia sul diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali

 

All’ARAN

 

Alle II.SS. e II.EE.

 

Oggetto: prosecuzione sciopero Direttori SGA delle Istituzioni Scolastiche ed Educative con sospensione prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo dal 12 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025. Azioni correlate di protesta professionale.

L’Organizzazione sindacale scrivente comunica, per opportuna conoscenza e norma e per quanto ne consegue, di proseguire (per il momento) lo sciopero con la sospensione delle prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo (no al lavoro straordinario) per il periodo dal 12 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025.

L’azione di sciopero riguarda la categoria dei Direttori SGA delle Istituzioni Scolastiche ed Educative (i DSGA con incarico triennale, i DSGA con incarico annuale e i DSGA sostituti del titolare di incarico triennale o annuale).

La prosecuzione viene formalizzata nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 10 c. 4 lett. d) e dall’art. 11 c. 12 dell’accordo ARAN/Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2/12/2020.

Si ricorda che la precedente azione di sciopero (intera giornata dell’11 novembre 2024 e sospensione prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo dall’11 al 30 novembre 2024) è stata assunta dalla scrivente organizzazione sindacale con specifico documento del 16/10/2024, nel quale venivano riportate le ragioni dell’azione intrapresa.

In termini e forme correlate con la descritta azione di sciopero i Direttori SGA, come sopra evidenziati, effettueranno anche le seguenti e ulteriori azioni di protesta professionale:

1.       rifiuto di qualsiasi prestazione non espressamente prevista come compiti e/o disciplina delle mansioni da norme legislative, regolamentari e contrattuali. A titolo di mero esempio il DSGA:

  • limita l’azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale e relativa realizzazione alla sola parte economico-finanziario (determinazione dell’avanzo di amministrazione, indicazione dei finanziamenti in entrata e allocazione delle somme a destinazione vincolata, schede finanziare, imputazione delle spese, accertamento delle entrate, firma delle reversali, registrazione impegni di spesa, liquidazione delle spese, firma dei mandati ecc. ecc.);
  • non partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto se non eletto (il DSGA non è componente di diritto) e a quelle afferenti le relazioni sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni sindacali);
  • non intrattiene relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione delle visite periodiche o di confronti da remoto (la responsabilità della gestione è solo parzialmente in capo ai DSGA. Infatti, i legali rappresentanti delle scuole sono i DS e agli stessi è attribuita per legge la primaria responsabilità gestionale);
  • nessuna disponibilità allo svolgimento di attività progettuali collegate a PON/POR e ad attività gestionali, per le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito ed eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte non abbiano fornito le indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e addestramento. Non fa PASSWEB se non pagato, come dispone il D.L. 160/2024 i cui finanziamenti, però e purtroppo, non riguardano la possibilità di corrispondere compensi ai DSGA. Infatti, i finanziamenti in parola sono destinati ad incrementare il FMOF al quale la citata categoria non può accedere, per improvvida statuizione del CCNL 18/1/2024;
  • indisponibilità a prestazioni concernenti la realizzazione del PNRR se non retribuiti. Le azioni di progettualità, gestione e rendicontazione riguardanti il PNRR costituiscono un carico di lavoro aggiuntivo, per quantità e qualità, che si riversa su segreterie scolastiche già “sfiancate” da un gravoso lavoro ordinario, con organico già ridotto e con previsione di ulteriore riduzione per l’anno scolastico 2025/2026 (Legge di Bilancio 2025).

 

IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE.

2.       rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione all’uso della carta di creditoNON SI FA CIÒ CHE COMPETE AD ALTRI.

 

Purtroppo alla data odierna non vi sono stati interventi in favore della categoria dei Direttori SGA tali da modificare in meglio il loro stato giuridico e il trattamento economico, ancorché la giornata di sciopero dell’11 novembre u.s. abbia dimostrato una partecipazione molto alta e senza precedenti da parte della categoria interessata.

Questo segnale tangibile di disagio e sofferenza dei Direttori SGA dovrebbe determinare i decisori politici e sindacali a conseguenti e urgenti provvedimenti: unilaterali e/o negoziali.

Il Ministro Valditara trova soldi per tutti e nulla per i DSGA. Addirittura non mette a diposizione le economie derivanti dal taglio di organico di 627 unità di Direttori SGA nel triennio 2024/2027; il taglio di organico aumenta e complica il lavoro dei DSGA ed è doveroso riconoscerlo con aumenti retributivi decorrenti dall’a.s. 2024/2025.

L’alta dirigenza ministeriale non adempie all’obbligo di pagare l’indennità mensile a centinaia di DSGA che hanno lavorato in una seconda scuola sottodimensionata negli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24. Quando il lavoro è stato svolto c’è il dovere di pagarlo: l’inadempienza è grave per qualsiasi datore di lavoro, gravissima quando il datore di lavoro è lo Stato.

La stessa alta dirigenza ha proposto e sottoscritto un CCNI sul FMOF dell’anno scolastico 2024/25 (il 26.09.24) che incrementa l’indennità di direzione quota variabile di appena il 15% dopo oltre 16 anni di blocco.

L’ARAN si permette di rendere un parere, giuridicamente infondato, che imporrebbe ai DSGA il lavoro straordinario senza limiti, considerando la miseria dell’indennità di direzione quota variabile al pari di una retribuzione omnicomprensiva. L’ARAN, con il sostegno dei sindacati firmatari del CCNL, sembra considerare i Direttori SGA alla stregua dei Dirigenti scolastici ma purtroppo così non è, anche se i DSGA lo vorrebbero con la stessa retribuzione e identico stato giuridico dei citati Dirigenti.

I DSGA delle scuole sono stati nel tempo molto responsabili e attenti oltre misura a garantire il funzionamento delle scuole ma ciò non viene riconosciuto. Ora si è raggiunto il colmo di maltrattamenti giuridici ed economici non più sopportabili: responsabili si, fessi no.

Distinti saluti

Lì, 22.11.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 

P.S.: si chiede alle istituzioni scolastiche ed educative di provvedere all’affissione all’albo del presente documento.


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 22/11/2024
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 22/11/2024 15:14:54
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