Con la Circolare Ministeriale Prot. n. 47341 del 25/11/2024 sull’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 tornano ad essere requisito di ammissione lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e delle attività assimilabili.
Dall’ a.s. 2020/21 (causa Pandemia COVID-19) si è derogato all’attuazione dell’articolo 13, c. 2, lettera c) e dell’articolo 14, c. 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62; da qui dunque la necessità del D.M. 12 novembre 2024, n. 226, ad oggi in corso di registrazione presso gli organi di controllo.
Nel decreto vengono definiti i criteri concernenti il riconoscimento e la validazione dei PCTO svolti in precedenti anni scolastici e delle attività assimilabili ai PCTO, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei candidati interni che, a seguito di esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 62 del 2017, e dei candidati esterni, ai sensi dell’art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. n. 62 del 2017.
Quali le attività assimilabili al PTCO?
Le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato (effettuate anche all’estero)
Le stesse non sono riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.
L’art. 3 dello stesso Decreto Ministeriale fornisce le indicazioni sulle modalità di documentazione dello svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO da parte dei candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso.
I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente saranno documentati allegando:
- Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
- Attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
- Eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
Disposizioni che trovano applicazione, per quanto compatibili, anche ai candidati agli esami integrativi ed anche agli studenti provenienti da altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Gli artt. 5, 6 e 7 forniscono disposizioni sui candidati esterni, sulle relative modalità di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato, definendo, inoltre, la validità dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Anche in questo caso all’istanza di ammissione dovranno essere allegati documenti, relativi allo svolgimento in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO (vedi quanto già previsto sopra per i candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso).
Gli interessati potranno integrare la dichiarazione presentata all’atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo dell’anno in cui intendono sostenere l’esame, presentando, entro e non oltre il 20 aprile, direttamente all’istituzione scolastica.
Le attività complessivamente svolte dovranno corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato, affinché il percorso del candidato sia valido.
Sarà il Consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno sarà assegnato, dinnanzi alla quale avrà sostenuto l’esame preliminare, che accerterà e valuterà lo svolgimento, in precedenti anni scolastici, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, esprimendo il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite.
In generale per tutti i candidati (interni e/o esterni)
Le attività assimilabili ai PCTO dovranno risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
Dalle dichiarazioni e documentazione di cui sopra dovranno emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato.
In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero- professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.
Per le attività svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Lì, 02.12.2024
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari