L'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM) è disciplinata dal Regolamento contenuto nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2023, n. 208, novellato dal D.P.C.M. 30 ottobre 2024 n. 185 (GU Serie Generale n.285 del 05-12-2024).
Qual è l’articolazione del Ministero?
Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti n. 2 dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.
Nell'ambito dei dipartimenti di cui sopra, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento.
A livello periferico, è articolato negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8.
Quali le attribuzioni dei Capi di Dipartimento?
I capi dei dipartimenti assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro dell'istruzione e del merito.
Svolgono, altresì, i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti.
Dai capi dei dipartimenti dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti stessi. I capi dei dipartimenti possono promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici di livello dirigenziale generale individuati nei dipartimenti, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
Provvedono alla risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo nell'avvio dei procedimenti amministrativi, da parte dei direttori generali, ne sollecitano l'attività e propongono al Ministro l'avvio del procedimento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) direzione generale per il personale scolastico;
c) direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica;
d) direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore;
e) direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
L’elencazione puntuale delle aree dove il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo è contenuta nell’art. 5 del Regolamento.
Ciascuna direzione generale a sua volta si articola in uffici dirigenziali non generali, le cui le funzioni e compiti, per ambiti, sono esplicitate nello stesso art. 5:
1. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, sette uffici dirigenziali non generali;
2. La direzione generale per il personale scolastico, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali;
3. La direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, che si articola in cinque uffici dirigenziali non generali;
4. La direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, che si articola in quattro uffici dirigenziali non generali;
5. La direzione generale per gli affari internazionali e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali.
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche;
c) direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica;
d) direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali.
L’elencazione puntuale delle aree dove il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo è contenuta nell’art. 6 del Regolamento.
Ciascuna direzione generale a sua volta si articola in uffici dirigenziali non generali, le cui le funzioni e compiti, per ambiti, sono esplicitate nello stesso art. 6:
1. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali;
2. La direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, che si articola in sette uffici dirigenziali non generali;
3. La direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali;
4. La direzione generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali, che si articola in tre uffici dirigenziali non generali.
L’art. 7 definisce le Aree di competenza comuni ai 2 dipartimenti.
Uffici scolastici regionali
Gli uffici scolastici regionali, sono complessivamente diciotto, sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono le funzioni puntualmente elencate nell’art. 8 del Regolamento.
Da rilevare la nuova funzione in materia di “svolgimento attività di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo alle istituzioni scolastiche e educative, anche di altre regioni previa convenzione con gli uffici scolastici competenti, in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in qualità di stazione appaltante qualificata, di cui possono avvalersi le medesime istituzioni”.
Gli uffici scolastici regionali si articolano in uffici dirigenziali non generali come di seguito indicato:
a) l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in cinque uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
b) l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, in tre uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
c) l'ufficio scolastico regionale per la Calabria, in sette uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
d) l'ufficio scolastico regionale per la Campania, in dieci uffici dirigenziali non generali e in quattordici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
e) l'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, in undici uffici dirigenziali non generali e in dodici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
f) l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
g) l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, in dieci uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
h) l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, in sei uffici dirigenziali non generali e in sei posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento con funzioni tecnico-ispettive;
i) l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in quindici uffici dirigenziali non generali e in sedici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
l) l'ufficio scolastico regionale per le Marche, in sei uffici dirigenziali non generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
m) l'ufficio scolastico regionale per il Molise in tre uffici dirigenziali non generali e in tre posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
n) l'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, in dieci uffici dirigenziali non generali e in dieci posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
o) l'ufficio scolastico regionale per la Puglia, in otto uffici dirigenziali non generali e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
p) l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, in otto uffici dirigenziali non generali e in sette posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
q) l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in undici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
r) l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, in dodici uffici dirigenziali non generali e in tredici posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
s) l'ufficio scolastico regionale per l'Umbria, in tre uffici dirigenziali non generali e in quattro posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive;
t) l'ufficio scolastico regionale per il Veneto, in otto uffici dirigenziali non generali, e in nove posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive.
L'organizzazione dell'amministrazione scolastica della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione degli stessi. Alla Regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
Alla regione Friuli-Venezia Giulia si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, in materia di istruzione in lingua slovena.
Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono organizzati in uffici con competenza regionale e in uffici di ambito territoriale, le cui funzioni sono definite con il decreto di natura non regolamentare del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
Gli uffici scolastici regionali dipendono funzionalmente dai capi dei dipartimenti in relazione alle specifiche materie da trattare.
È collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali, il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva (Art. 9 del regolamento).
Lì 30.12.2024
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari