LE II.SS. E LE SOGLIE DELL'UE: ANALISI, CONSIDERAZIONI E CONSEGUENTI CONCLUSIONI

I Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497 della commissione del 15 novembre 2023 hanno modificato, rispettivamente, la direttiva 2014/24/UE, la direttiva 2014/25/UE e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio aggiornando, per il biennio 2024-2025, le soglie di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori sia ordinari che speciali, e per l’affidamento dei contratti di concessione:

-        comma 1, settori ordinari:

·       lett. a): da € 5.382.000,00 ad € 5.538.000,00 per appalti di lavori pubblici e per le concessioni

·       lett. b): da € 140.000,00 ad € 143.000,00 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali

·       lett. c): da € 215.000,00 ad € 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel quaderno n. 1 del Febbraio 2024, ha ribadito che per gli appalti di forniture e servizi delle II.SS. viene individuata l’applicazione della soglia di minore entità, ovvero pari ad € 143.000,00 IVA ESCLUSA.

Tanto premesso, si ritiene che tale indicazione

sia ingiustamente limitativa, poiché

complica (e non poco) lo svolgimento delle attività negoziali da parte delle II.SS.

Le motivazioni di tale affermazione possono essere ricercate:

-        NELL’AUTONOMIA DELLE II.SS.

Prioritariamente occorre evidenziare, anche a distanza di 25 anni, che in base alla Legge 59 del 15.03.1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" “ e al DPR 275 del 08 Marzo 1999 - Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59, a decorrere dal 01 Settembre 2000, alle istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, è stata riconosciuta una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa, con il riconoscimento della personalità giuridica e l’attribuzione di funzioni di gestione del servizio di istruzione attribuite agli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione.

La Legge n. 107/2015, la cosiddetta “Buona Scuola”, ha ulteriormente consolidato il principio dell’autonomia scolastica, introducendo nuove disposizioni volte a promuovere la qualità dell’istruzione e a migliorare il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Questa legge ha rafforzato il ruolo del dirigente scolastico come figura chiave nella gestione e nel coordinamento delle attività della scuola, conferendogli maggiori responsabilità e competenze decisionali per il raggiungimento dei risultati indicati nel PTOF;

-        NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – Decreto Legislativo 36/2023

L’articolo 14 del Codice dei contratti fonda l’applicazione delle soglie di rilevanza europea anche sulla distinzione tra autorità governative centrali e autorità governative sub-centrali.

Vengono definite autorità governative centrali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e la Consip S.p.A. tutte le volte in cui agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali;

Le autorità governative sub-centrali, in via residuale, come i soggetti che non fanno parte delle autorità governative dello stato

Medesimo concetto viene ripreso nell’articolo 1 dell’allegato I.1, collegato all’articolo 13, comma 1 del Codice stesso, il quale definisce i soggetti, i contratti, le procedure e gli strumenti degli appalti.

Alla lettera c) indica analiticamente le amministrazioni centrali:

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;

alla lettera d) indica come amministrazioni sub-centrali tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

Con la conseguenza che le scuole, in qualità di stazioni appaltanti non rientrando nell’elenco delle “amministrazioni centrali” contenuto nel citato articolo 1 - Allegato I.1. del Decreto Leg.vo 36/2023, possano essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali” , con la conseguente applicazione delle soglie indicate dall’art. 14, comma 1, lett. c) del Codice degli appalti, pari ad € 221.000,00 Iva esclusa;

-        NEL DPCM 208/2023 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, novellato dal DPCM 185/2024

Altro elemento a supporto di tale tesi può essere assunto nel vigente Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito - che ne disciplina l’Articolazione:

1.     Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti dipartimenti:

a)     Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

b)    Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.

2.     Nell'ambito dei dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale.

3.     Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali.

 

Pertanto, le scuole non essendo articolazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non possono essere considerate autorità governativa centrale, né possono essere considerate articolazioni degli USR che svolgono per le scuole attività di consulenza e supporto organizzativo e amministrativo.

Per tutte le motivazioni sopra evidenziate, si ritiene che alle II.SS. possano essere applicate le soglie previste alla lettera c) dell’articolo 14 del Decreto Leg.vo 36/2023, come riviste dai Regolamenti Delegati (UE) n. 2023/2495, n. 2023/2496 e n. 2023/2497 della commissione del 15 novembre 2023, adeguando la soglia di rilevanza europea da € 143.000 ad € 221.000,00 Iva Esclusa

 

In conclusione, un “nuovo” orientamento ministeriale (applicazione soglia amministrazioni sub-centrali) potrebbe agevolare le scuole, in senso generale e, soprattutto in materia di viaggi di istruzione. Infatti, molte scuole, soprattutto primarie e di istruzione secondaria di primo grado, le cui attività negoziali rientrano in tale soglia, potrebbero svolgere autonomamente e senza qualificazione, le procedure negoziali come disciplinate al comma 1 dell’articolo 50 del Decreto Leg.vo 36/2023:

a)     affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 (previa delibera del Consiglio di Istituto)

b)    procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alla soglia di € 221.000

 evitando così il ricorso:

1)    alle centrali di committenza, con ulteriori oneri a carico delle scuole stesse;

2)    agli USR, come previsto nel citato regolamento di organizzazione ministeriale, con appesantimento dell’attività amministrativa di questi ultimi e lungaggini nella definizione degli appalti.

 

In caso di mancato intervento da parte del MIM, per le motivazioni sopra descritte, si ritiene che l’assunzione di una apposita delibera del Consiglio di Istituto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 45 del D.I. 129/2018, fino alla soglia di € 221.000,00 non possa ritenersi illegittima.

 

Il presente documento viene inviato al Ministro dell’Istruzione e del Merito, al Capo di Gabinetto e ai Capi Dipartimento.

 

Lì, 03.01.2025

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

IL PRESIDENTE

Alfonsina Montefusco

Giorgio Germani



 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 03/01/2025
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 03/01/2025 08:31:57
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