RIFERIMENTI NORMATIVI:
- D. Lgvo. n. 151/2001 - art. 32, comma 1, lett. a) - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- D. Lgvo. 15 giugno 2015 n. 80 – art. 7 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- D. Lgvo del 30 giugno 2022, n.105 - articolo 2, comma 1, lettera i) - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
- CCNL 18/01/2024 -art. 34, comma 2 comparto istruzione e ricerca
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
Facciamo il punto sui benefici in ordine ai congedi parentali con una lettura sistematica e di combinato disposto delle norme generali e contrattuali sopra elencate.
Per sostenere le famiglie con figli minori, all’art. 1, commi 217 e 2018 della Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte nuove misure per i congedi parentali, che apportano alcune modifiche significative all’articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgvo 26.03.2001 n. 151).
Queste le principali novità:
- Retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino:
la norma introduce una misura strutturale a partire dal 2025, che prevede l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo. Questa modifica riguarda il secondo mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, sostituendo la precedente elevazione al 60% fissata a regime. L’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così permanente;
- Elevazione della retribuzione del terzo mese di congedo di maternità o paternità:
la norma innalza la retribuzione dal 30% all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, sempre entro il sesto anno di vita del bambino.
A tal riguardo, rammentiamo il personale scolastico gode già di una norma contrattuale di miglior favore, prevedendo che il primo mese di congedo parentale sia retribuito per intero. Ne consegue che per tale personale, nel 2025, spetta la seguente retribuzione del congedo parentale:
- primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino;
- 2 mesi retribuiti all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%);
- per i restanti 6 mesi sono pagati è al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Applicazione e termini delle disposizioni vigenti e nuove
Il testo specifica i termini di applicazione delle novità introdotte. Le modifiche si riferiscono ai lavoratori che hanno terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, così come riportato di seguito nel quadro riepilogativo:
CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ SE CONCLUSO
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Entro il 31/12/2023
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1° mese
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100% entro il 12° anno del bambino
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2° mese
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30%
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Nel corso del 2024
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1° mese
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100% se usufruito entro il 6° anno del bambino
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2° mese
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80% se usufruito entro il 6° anno del bambino
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Concluso dopo il 31/12/2024
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1° mese
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100% entro il 12° anno del bambino
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2°e 3° mese
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80% se usufruito entro il 6° anno del bambino altrimenti al 30%
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30% se usufruito dopo il 6° anno del bambino
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Alla luce delle recenti modifiche normative, Decreto Legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, testo che è entrato in vigore il 13 agosto 2022, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Pertanto a ciascun genitore spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi non trasferibile all’altro genitore. In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore).
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U. nonché art.34 CCNL 18/01/2024 comparto Istruzione e ricerca.
Lì,07.01.2024
IL VICE-PRESIDENTE VICARIO
Sabato Simonetti