In data 31 Dicembre 2024 è stato pubblicato sulla G.U. – supplemento ordinario n.305 - Serie Generale – il decreto legislativo n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 36 del 31.03.2023”.
Tale provvedimento ha visto una preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.10.2024, con il quale è stato approvato uno schema di correttivo; passato poi alla Conferenza Unificata del Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni di Camera e Senato.
A tutto ciò si è aggiunto il parere, anche se non obbligatorio, di ANAC che ha sollevato alcune criticità, solo alcune delle quali rimosse.
Il provvedimento è entrato in vigore il 31 Dicembre 2024, fatte salve alcune specifiche disposizioni contenute nei singoli articoli.
Proviamo ad analizzare le disposizioni che maggiormente possono riguardare le II.SS.
RUP – Art. 15 codice
Con la modifica dell’articolo 15, viene disposto che “resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. Fino al 31/12/2024 il Codice prevedeva la possibilità di esternalizzare con affidamento di servizi il solo ruolo/funzioni di supporto al RUP. La nomina esterna del RUP resta una facoltà e non un obbligo; infatti, il dirigente/responsabile del servizio può continuare ad “individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti” e di affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP.
L’articolo 75 del correttivo modifica l’Allegato I.2 del Decreto Legislativo 36/2023 e stabilisce che il RUP può delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme messe a disposizione dall’ANAC
Contratto e la sua stipulazione – Art. 18
Tale modifica prevede che in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, in luogo delle lettere commerciali, può essere stipulato un contratto sotto forma di scrittura privata.
Inoltre, mentre il vecchio codice prevedeva che il contratto non potesse essere stipulato prima dei 35 giorni dall’invio del provvedimento di aggiudicazione, il cosiddetto “stand still period” viene ridotto a 32 giorni.
Principio di rotazione degli affidamenti appalti sotto-soglia – Art. 49
Il nuovo comma 4 dell’articolo 49 prevede che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
Spetta al RUP la valutazione sulla qualità della prestazione già resa che rafforza la decisione di affidamento in deroga al vincolo della rotazione.
Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive sottosoglia – art.53
Con modifiche all’art. 53 si rende facoltativa la richiesta della stazione appaltante della garanzia per la rata di saldo. Si prevede che alle garanzie (provvisorie e definitive) non si applicano le disposizioni in tema di riduzione/aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106 comma 8 («Garanzie per la partecipazione alla procedura») riduzione per operatori economici in possesso di certificazioni europee del sistema di qualità e 117 comma 2, aumento per aggiudicazioni superiori al 10%
Accordi quadro – Art.59
Qualora la stazione appaltante intenda procedere con un accordo quadro la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione delle prestazioni oggetto dello stesso sulla base di una ricognizione dei relativi fabbisogni. Nel caso di accordo quadro stipulato con più operatori economici, nella medesima decisione a contrarre devono essere contenute anche le percentuali di affidamento delle prestazioni a favore di ciascuno di essi.
Inoltre, viene previsto che qualora l’esecuzione dell’accordo quadro non garantisca il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è fatta salva la possibilità per l’appaltatore di procedere alla risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.
In sostanza, se i singoli contratti attuativi vengono stipulati per un importo nel complesso significativamente inferiore al valore stimato dell’accordo quadro e tale quindi da alterare l’equilibrio contrattuale, l’appaltatore può svincolarsi da ogni impegno senza che possa essergli imputata alcun tipo di responsabilità.
Revisione prezzi con nuove soglie e indici sintetici- Art.60
Il D. Lgs. 209/2024 conferma il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole implementazione, grazie al ruolo determinante di ISTAT.
In risposta a tali esigenze, sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60, è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi indici sintetici per adeguare gli importi contrattuali.
La soglia minima per l’attivazione delle clausole di revisione è fissata al 3% (una sorta di franchigia) e la compensazione delle eccedenze al 90%, a partire dal momento dell’aggiudicazione della gara. Le nuove norme si applicano al settore dei lavori, mentre restano invariate le norme per i servizi e le forniture.
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze – Art.62
Viene chiarito che le stazioni appaltanti non qualificate possano rivolgersi alle centrali di committenza, anche per lo svolgimento di attività negoziali, di importo inferiore alle soglie comunitarie.
Qualificazione delle stazioni appaltanti: cambiano requisiti ed obblighi – Art.63
È stato chiarito che la qualificazione riguarda non solo la capacità di affidamento, ma anche di esecuzione. Pertanto, le stazioni appaltanti vengono qualificate per ogni singola fase.
Per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, sono introdotti:
- nuovi requisiti e obblighi, come il monitoraggio dell’efficienza decisionale a partire dal 1° gennaio 2025;
- incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che si avvalgono di quelle qualificate, oltre a requisiti flessibili per prevenire blocchi nelle fasi di esecuzione;
- requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione;
- l’erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro;
- l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.
L’articolo 88 del correttivo modifica l’allegato II.4 relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti e, nello specifico, il comma 5 dell’articolo 3 che riguarda i contratti di concessione e partenariato pubblico e privato. Nello specifico prevede l’obbligo di qualifica delle stazioni appaltanti di affidamento ed esecuzione di tali contratti d importo superiore a 500 mila euro, eliminando, quindi, la dicitura “di qualsiasi importo”. Questo indica che le II.SS. potranno operare in maniera autonoma, anche senza qualificazione, all’affidamento ed esecuzione dei contratti di concessione, per importo fino a 140 mila euro.
Accordo di collaborazione – Art. 82bis
È adottata una disciplina di carattere generale all’istituto dell’accordo di collaborazione.
Si tratta di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione per il raggiungimento del risultato.
A tale modifica si è opposto, senza esito, il Consiglio di Stato, poiché riteneva che l’accordo potesse alterare gli obblighi contrattuali.
In particolare, tale accordo viene stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e subcontraenti, ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera, nel caso di appalti di lavori.
Tali accordi vanno censiti nella Banca dei Contratti Pubblici.
Verifica possesso dei requisiti – Art. 99
Silenzio-assenso nella verifica del possesso dei requisiti
La nuova disposizione consentirebbe alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, in particolare al RUP, di procedere con l’aggiudicazione anche in assenza della completa verifica dei requisiti.
Il nuovo comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.
Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.
Requisiti di ordine speciale – art.100
Il codice prevedeva che, fino all’entrata in vigore del regolamento, per gli appalti di servizi e forniture, la stazione appaltante potesse richiedere agli operatori economici il possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria, in relazione al fatturato globale maturato nell’ultimo triennio precedente a quello della procedura.
Per evitare le problematiche create dal periodo di COVID, che ha visto il fermo di molti operatori economici, il correttivo prevede che il requisito speciale sia riferito “ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello della procedura”. La modifica riguarda anche il requisito di esecuzione di analoghi contratti di gara che passa dal triennio precedente agli ultimi 10 anni.
Criteri di aggiudicazione – Art.108
Il Codice stabiliva che il criterio di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (economicamente più vantaggioso) prevedeva la valutazione di aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto
Il correttivo ha previsto che gli aspetti qualitativi non debbano essere alternativi, ma tutti previsti (la e al posto di o”)
Inoltre, gli avvisi/atti di gara, possono prevedere criteri premiali, volti a favorire la fornitura di prodotti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Contenuti minimi del quadro esigenziale……….Allegato I.7
L’articolo 78 del Correttivo ha previsto la modifica dell’allegato I.7 del Codice, prevedendo che la fase dell’affidamento degli appalti di servizi deve essere preceduta dalla fase di progettazione, anche per servizi e forniture, articolata in un unico livello e predisposta dalle stazioni appaltanti, che definisce le caratteristiche del ser, vizio richiesto e contiene tutte le valutazioni tecniche ed economiche, ivi compresi i criteri utilizzati per la determinazione del valore a base d’asta.
Tale progettazione deve contenere:
- Relazione generale
- Relazione tecnica
- Cronoprogramma
Come già evidenziato in premessa, trattasi di una prima analisi del correttivo, sicuramente non esaustiva, che cerca di focalizzare l’attenzione, soprattutto su alcune problematiche tipiche delle II.SS.,
Lì, 07.01.2025
IL VICE PRESIDENTE
RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Alfonsina Montefusco