La lettura della Legge di bilancio (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) è sempre complessa e faticosa, pensiamo di far cosa gradita riportando di seguito una sintesi delle novità relative alle istituzioni scolastiche, evidenziando anche le criticità che vogliamo sottolineare.
Comma 121 – 123 Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici
Si introduce la possibilità di incrementare le risorse destinate ai trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, inclusi i dirigenti, rispetto al 2024, con una spesa aggiuntiva di 112,1 milioni di euro annui a partire dal 2025.
Al fine di attuare quanto sopra vengono incrementate le risorse del FMOF (Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l’aumento dei trattamenti economici accessori del personale docente.
Sì! la lettura è corretta, nessun errore, si incrementano i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici che lavorano nella scuola, ma solo per una parte di essi: solo ai docenti, nulla per il personale ATA e soprattutto per gli amministrativi (Direttori e Assistenti).
Questa esclusione è del tutto inaccettabile e soprattutto incomprensibile.
Commi 128 e 131 - Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030
Vengono stabiliti gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, coprendo i trienni 2025-2027 e 2028-2030.
Per il periodo 2025-2027, sono stanziati 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni per il 2026 e 5.550 milioni annui a partire dal 2027. Questi fondi, comprensivi di contributi previdenziali e IRAP, rappresentano il tetto massimo delle risorse destinate al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego.
In attesa della definizione dei nuovi contratti, è prevista l’erogazione di un’indennità vacanza contrattuale come anticipo sui benefici futuri. Tale indennità corrisponde al 0,6% degli stipendi tabellari dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e all’1% dal 1° luglio 2025.
Questa proiezione pluriennale che comprende ben due trienni contrattuali è una novità positiva che aiuterà l’avvio e la conclusione delle trattative.
Peccato che nessun CCNL del triennio 2022/2024 sia stato ancora concluso e ancor più grave la circostanza che per il Comparto Istruzione e Ricerca le trattative non siano nemmeno partite: l’ARAN non ha ancora ricevuto l’atto di indirizzo.
Commi 217 - 218 Congedi parentali (vedi approfondimento già pubblicato sul sito Anquap)
Comma 576 – Incremento dotazione organico posti sostegno
Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità si incrementa la dotazione dell’organico dell’autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2025-2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2026-2027.
Commi 568 - 569 Supporto alle IISS attività in materia di affidamenti ed esecuzione contratti di servizi lavori e forniture.
Si autorizza il Ministero dell’Istruzione e del Merito a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli USR.
L’ANAC un mese fa informava le scuole che la qualificazione come stazione appaltante, con riserva, si sarebbe protratta fino al 31 maggio 2025.
Contestualmente, inoltre, invitava il MIM ad individuare altri soggetti - ragionevolmente gli Uffici Scolastici Regionali - a svolgere le gare al posto delle istituzioni scolastiche.
Non ci sorprende, quindi, questa disposizione contenuta nella Legge di bilancio, rimaniamo in attesa di vedere cosa accadrà, e se effettivamente gli USR saranno in grado di garantire i viaggi di istruzione agli alunni.
Commi 572-574 Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Si aggiungono tra i soggetti destinatari della Carta del docente, oltre ai docenti di ruolo, anche i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (31/08).
L’importo della Carta sarà, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, un ammontare fino ad euro 500.
Con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché, annualmente, l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 del medesimo articolo 1 della legge 107 del 2015.
Quindi l'importo della Carta non sarà più fissato, a monte in 500 euro, ma sarà indicato ogni anno con decreto ministeriale ed entro la soglia di 500 euro (fino a).
Abbiamo perso di nuovo l’occasione di estendere i benefici della Carta docente anche al personale amministrativo (Direttori SGA e Assistenti) per l’aggiornamento professionale.
Comma 828 Riduzione dell’organico dell’autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola
Si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, sia ridotta di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia.
Inoltre, è previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si proceda alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità.
Tra gli obiettivi di questa Associazione ci sarà anche quello di far comprendere l’errore che si sta per compiere nell’attuare questi tagli al personale scolastico, in particolare per il personale ATA.
Scuole sempre più grandi, complesse e articolate non possono sopportare questi tagli indiscriminati che ne mettono a rischio il funzionamento.
Comma 859 Revisori dei conti
Si autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per incrementare i compensi dei revisori dei conti deputati al riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali.
Il fine è di potenziare l’attività di controllo amministrativo contabile dei revisori dei conti che operano presso le istituzioni scolastiche, attribuendo ai medesimi ulteriori compiti di verifica che saranno definiti sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con questa disposizione si conferma la tesi ormai acclarata che quando c’è la volontà di fare una cosa si trovano anche le risorse finanziarie.
Per le misure in materia di previdenza riportiamo quanto già pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ci permettiamo solo di far notare che anche in questo caso si è persa l’occasione di attuare quanto già deciso con la sentenza n. 130 del 23/06/2023 della Corte Costituzionale in merito alla liquidazione del TFR/TFS, ovvero l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, poiché in contrasto con il principio della giusta retribuzione.
Trattenimento in servizio
Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).
Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro.
Conferma “Opzione Donna” nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
Conferma “Quota 103” anche per il 2025, nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.
Conferma per il 2025 la versione dell’APE sociale prevista dall’ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l’anno 2025, 240 milioni di euro per l’anno 2026, 208 milioni di euro per l’anno 2027, 151 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per l’anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030 l’autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Previdenza complementare.
Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.
Lì, 08.01.2025
D’intesa con il Presidente
La Vice Presidente
Alessandra Ferrari