Con l’introduzione del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, relativo al triennio 2019-21, si è compiuto un passo importante nella regolamentazione delle modalità di lavoro a distanza per il personale scolastico. In particolare, il Titolo III del contratto disciplina sia il lavoro agile (Capo I, artt. 11-15) sia altre forme di lavoro a distanza (Capo II, art. 16), fornendo una struttura chiara e articolata per favorire la flessibilità e l’innovazione nelle istituzioni scolastiche nonché per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. L’accesso al lavoro agile e a distanza è consentito al solo personale amministrativo e tecnico.
Lavoro Agile
Il lavoro agile, regolato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, è una modalità di lavoro subordinato volta a garantire maggiore autonomia nei tempi e nei luoghi di svolgimento delle attività lavorative, favorendo la conciliazione tra vita privata e professionale. La disciplina prevista nel CCNL integra e specifica le norme legislative, adattandole al contesto scolastico.
Caratteristiche e Obiettivi
- Adesione volontaria: Il lavoro agile è accessibile a tutto il personale amministrativo e tecnico (a tempo determinato e indeterminato, part-time e full-time), previa adesione consensuale tra lavoratore e amministrazione. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'uso costante di strumenti non remotizzabili.
- Finalità: Mira a migliorare i servizi pubblici, favorire l’innovazione organizzativa, ridurre l’impatto ambientale legato alla mobilità e promuovere un equilibrio tra vita privata e lavoro.
- Accesso prioritario: Viene facilitato l’accesso al lavoro agile per i lavoratori con particolari necessità, non coperte da altre misure di tutela.
Ruolo dell’Amministrazione
L’amministrazione scolastica ha il compito di individuare le attività compatibili con il lavoro agile, bilanciando le esigenze organizzative con il benessere del personale. Nelle relazioni sindacali saranno oggetto di confronto ai sensi dell’art. 30 c. 9 lett. b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi.
Accordo Individuale
L’adozione del lavoro agile richiede la stipula di un accordo individuale scritto, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza, ferma restando la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi;
c) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’amministrazione, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 della legge n. 81 del 2017; d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
d) indicazione delle fasce di cui all’art. 14 (Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e lett. b);
e) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
f) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i.;
g) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione;
h) l’eventuale strumentazione che l’amministrazione intenda fornire per la durata dell’accordo individuale.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Diritto alla Disconnessione
La prestazione lavorativa deve rispettare i limiti massimi di durata giornaliera e settimanale previsti per il lavoro in presenza. Le fasce orarie includono:
- Fascia di contattabilità: Durante la quale il lavoratore è reperibile.
- Fascia di inoperabilità: Comprende almeno 11 ore consecutive di riposo, inclusa la fascia notturna (dalle 22:00 alle 6:00).
In caso di malfunzionamenti tecnici o altre problematiche, il dirigente può richiedere il rientro temporaneo del lavoratore in presenza. Analogamente, il dipendente può essere richiamato in sede per sopravvenute esigenze di servizio, con preavviso adeguato.
Diritti e Obblighi
Il lavoro agile non altera i diritti contrattuali del dipendente, incluso il trattamento economico e la progressione di carriera. Tuttavia, non sono consentiti straordinari, trasferte o altre attività aggiuntive nelle giornate in modalità agile.
Telelavoro e Altre Forme di Lavoro a Distanza
Oltre al lavoro agile, il CCNL disciplina il telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, che si differenziano per una maggiore rigidità nei tempi e nei luoghi di lavoro.
Modalità di Attuazione
Il telelavoro può essere svolto dal domicilio del dipendente o in centri appositi (coworking), con il supporto di strumenti forniti dall’amministrazione.
- Consenso: Richiede l’adesione volontaria del lavoratore.
- Orario di lavoro: Il lavoratore è tenuto al rispetto delle disposizioni sull’orario di lavoro, incluse pause e permessi.
- Controllo: L’amministrazione garantisce monitoraggi regolari sul rispetto delle norme e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Idoneità degli Spazi
L’amministrazione deve verificare l’idoneità degli spazi in cui si svolge il telelavoro, sia nella fase iniziale sia con controlli periodici ogni sei mesi. In caso di telelavoro domiciliare, è necessario concordare tempi e modalità di accesso per le verifiche.
Obblighi di Comunicazione (Novità!)
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, tramite il portale telematico "Clic Lavoro" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori coinvolti, nonché le date di inizio e fine delle prestazioni svolte in modalità agile. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'avvio del lavoro a distanza oppure entro 5 giorni dalla modifica della durata o dalla cessazione del periodo di lavoro in modalità agile (Legge 13/12/2024 n° 203, art. 14 “collegato lavoro” in vigore dall’12/01/2025).
Normativa di Riferimento
- Legge 22 maggio 2017, n. 81
- Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122
- CCNL Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 14
L’introduzione del lavoro agile e delle altre forme di lavoro a distanza nel contesto scolastico offre nuove opportunità per ottimizzare i processi lavorativi, migliorare il benessere del personale e promuovere la sostenibilità. Tuttavia, è essenziale che tali modalità siano implementate nel rispetto delle norme contrattuali e delle esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche.
Lì, 13.01.2025
I VICE-PRESIDENTI
Marco Santini e Alessandra Ferrari