WHISTLEBLOWING UN CASO PRATICO RECENTE A SEGUITO SI SEGNALAZIONE DA PARTE DI UN WHISTBLOWER

Con delibera n. 587 del 16 dicembre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inflitto una sanzione di 5.000 euro alla Dirigente scolastica di un Istituto superiore a seguito di segnalazione da parte di un whistblower.

Questo caso, ci fa ritornare su una disciplina contenuta nel D. Lgs. 165/2001 e precisamente all’art. 51 bis, in sintesi sulla delibera dell’ANAC, nonché una considerazione sul corretto utilizzo di questo strumento che consente a qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione di segnalare fatti e procedure che non rispondano ai crismi e applicazione corretta della legge o eventuali abusi di essa.

A tal proposito riproponiamo un contributo professionale del sottoscritto datato 30 agosto 2023, redatto a seguito dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 24/2023 che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano attività illecite o fraudolente in violazione del diritto dell'Unione, poste in essere all'interno di un'organizzazione pubblica o privata.

 

 

 

LA DELIBERA ANAC SANZIONATORIA

 La delibera è stata adottata a chiusura di una istruttoria, in seguito all’accertamento di un comportamento ritorsivo adottato di un Dirigente Scolastico nei confronti di una dipendente dell’Istituto dove lo stesso prestava servizio.

La vicenda coinvolge un direttore dei servizi generali e amministrativi FF che, dopo aver presentato una segnalazione al referente del responsabile anticorruzione per una serie di illeciti, ha denunciato di essere stato oggetto di provvedimenti pregiudizievoli attuati dalla Dirigente.

Tali misure, secondo il segnalante (whistblower), erano mirate a perseguire il DSGA FF per aver contestato l’operato dello stesso Dirigente Scolastico.

A tal uopo, la stessa ha richiesto l’intervento dell’ANAC per verificare fatti e situazioni in ordine alla natura ritorsiva di tali atti.

L’indagine condotta dall’ANAC ha confermato il carattere discriminatorio del decreto con cui la Dirigente aveva assegnato l’incarico di DSGA FF per l’anno scolastico successivo a un’altra dipendente. Questa decisione ha escluso la segnalante dalla possibilità di concorrere per l’incarico, con effetti negativi sia diretti che indiretti sulla sua posizione giuridica.

Il comportamento del Dirigente Scolastico è risultato in violazione della normativa sul whistleblowing.

Dalle indagini dell’ANAC è emerso che Il Dirigente Scolastico aveva utilizzato in modo strumentale una graduatoria interna riferita all’anno scolastico precedente, nella quale era esclusa la ricorrente, perché entrata in organico successivamente.

 

 

Questo artificio è stato impiegato per giustificare l’esclusione della dipendente dall’incarico, nonostante fosse in possesso i requisiti necessari. La procedura corretta, basata sui criteri della contrattazione integrativa nazionale e regionale, avrebbe portato alla selezione della dipendente, anziché del candidato prescelto dal Dirigente.

Nella delibera, l’ANAC si sottolinea che la tempistica tra la segnalazione e l’adozione del decreto, l’uso improprio della graduatoria d’istituto invece di quella provinciale (in cui la dipendente era regolarmente inserita), e l’assenza di valide motivazioni a sostegno della scelta, hanno evidenziato un uso distorto del potere discrezionale. Questi elementi dimostrano il carattere ritorsivo del provvedimento, non giustificato da ragioni estranee alla segnalazione.

Gli argomenti difensivi presentati dalla Dirigente sono stati giudicati irrilevanti e incapaci di dimostrare motivazioni effettive e concrete per il mancato conferimento dell’incarico.

Secondo l’ANAC, il provvedimento appare quindi come una reazione arbitraria e ingiusta al legittimo comportamento del dipendente, con la presentazione della segnalazione.

Nel rimandare al contributo professionale, per le specifiche tecniche nel corretto uso dello strumento whistleblowing, costatiamo con favore, che è fondamentale per garantire la trasparenza e la legalità nelle organizzazioni, ma il suo utilizzo deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare del GDPR.

La gestione delle segnalazioni comporta inevitabilmente il trattamento di dati sensibili, che richiede un’attenta valutazione dei rischi e l'adozione di misure adeguate a proteggere la privacy del whistleblower e delle persone coinvolte.

Il DPIA è uno strumento chiave per garantire che i rischi legati al trattamento dei dati personali nel contesto del whistleblowing siano identificati e mitigati, consentendo alle organizzazioni di bilanciare efficacemente le esigenze di trasparenza con il rispetto della riservatezza.

 

Lì, 27.01.2025

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Sabato Simonetti

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 27/01/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 29/01/2025 15:02:58
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