Nel Supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Legge di Bilancio 2025).
A seguito della Legge di Bilancio 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in condivisione con Inps, il 31 gennaio 2025, ha pubblicato la circolare prot. n. 25316, integrando le indicazioni operative contenute nella circolare prot. n. 150796 del 25 settembre 2024 e il 21 febbraio 2025, facendo seguito alla prima delle due citate note, ha emanato una nuova ulteriore circolare, prot. n. 45357, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti le cessazioni dal servizio del personale scolastico a partire dal 1° settembre 2025, in relazione alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.
Appare utile, di seguito, riepilogare le principali disposizioni fornite nella nota 25316 del 31 gennaio 2025:
Ø OPZIONE DONNA
Possono presentare istanza le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni). È necessario, inoltre, che ricorrano specifiche condizioni, come l'assistenza a familiari con disabilità grave o una riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.
Per le lavoratrici del settore scolastico interessate dalla proroga si riaprono sino al 28 febbraio 2025 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, su Polis, con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2025.
Ø QUOTA 103 (Pensione anticipata flessibile)
È confermata, ma fortemente penalizzata, Quota 103. Requisiti:
- 62 anni e 41 anni di contributi.
Il trattamento pensionistico sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo e l'importo mensile lordo non potrà superare quattro volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni).
È confermato l’incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico.
Tale importo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e sarà esente da ulteriori contributi previdenziali.
Il personale della scuola interessato alla pensione anticipata flessibile può presentare domanda entro il 28 febbraio 2025 utilizzando il canale telematico Polis.
Ø APE SOCIAL
L’Ape Social è prorogata fino al 31/12/2025. Requisiti:
- invalidi civili almeno al 74%;
- caregivers;
- addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose»
- età anagrafica di 63 anni e 5 mesi;
- requisito contributivo pari a 30 anni (36 anni per le attività «difficoltose e rischiose»).
Presentazione domanda cartacea entro il 31 agosto 2025.
È importante sottolineare, altresì, che il beneficio “de quo” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione per opzione donna e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno, previo riconoscimento del diritto da parte dell’Inps, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.
Novità collocamento a riposo d'ufficio per limiti ordinamentali.
In riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 che riguardano il superamento dei limiti ordinamentali per il personale della scuola, la circolare del 31 gennaio prevedeva la permanenza in servizio di quei dipendenti che entro il 31/08/2025 avessero raggiunto la massima anzianità contributiva, 41 anni 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, compiendo almeno 65 anni entro tale data. Gli stessi, qualora avessero ritenuto di essere collocati in quiescenza dal 1° settembre 2025, avrebbero dovuto produrre istanza, in modalità cartacea, entro il 28 febbraio 2025, per il tramite dell’istituzione scolastica, all’Ufficio Scolastico territoriale competente.
La circolare “de qua” prevedeva, altresì, che i provvedimenti di collocamento d’ufficio per limiti ordinamentali già disposti e notificati dai dirigenti scolastici al personale in base alla precedente normativa fossero da ritenersi ANNULLATI.
La nota MIM prot. n. 45357 del 21 febbraio u.s. ha “ribaltato parzialmente” tale scenario. Infatti consente la presentazione di istanza di cessazione in modalità cartacea entro il 28 febbraio 2025, ma questa opportunità è riservata al solo personale che, a seguito delle modifiche normative, non è più soggetto al collocamento a riposo d'ufficio per limiti ordinamentali raggiungendo i requisiti “de quibus” dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025 e che non aveva presentato domanda di cessazione entro il termine precedente del 21 ottobre 2024. Tale personale, può ora presentare, su base volontaria, la domanda di cessazione ordinaria, dichiarando di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2025. È importante ribadire che tali domande devono essere presentate direttamente alla scuola di titolarità, senza l'utilizzo della piattaforma POLIS.
Conferma dei provvedimenti di collocamento a riposo d'ufficio per limiti ordinamentali.
A differenza di quanto disposto nella circolare del 31 gennaio 2025, la nota del 21 febbraio prevede, per il personale della scuola e dirigenti scolastici per i quali l'INPS accerterà, il raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) e l'età di 65 anni (precedente limite ordinamentale), entro il 31 dicembre 2024, resteranno validi i provvedimenti di cessazione dal servizio con collocamento a riposo d'ufficio già adottati dall'Amministrazione. Quanto appena illustrato risulta in aperta contraddizione con il disposto della prima nota MIM in materia.
Revoca delle istanze di cessazione.
Le due circolari prevedono anche la possibilità di revocare le domande di cessazione già presentate entro il 21 ottobre 2024. Questa opzione è possibile per coloro che, a seguito delle nuove disposizioni legislative, ritengono che la cessazione dal servizio al 1° settembre 2025 possa risultare meno vantaggiosa rispetto alla continuazione dell'attività lavorativa. Le richieste di revoca devono essere presentate, in forma cartacea, entro il 28 febbraio 2025, alla scuola di titolarità.
In particolare, le istanze revocabili, in quanto la revoca può determinare condizioni più favorevoli, rispetto alla cessazione, sono individuate nelle seguenti fattispecie:
- Pensione Anticipata (Legge Fornero): è previsto un incentivo a posticipare il pensionamento, rinunciando ai contributi a proprio carico (8,80%) per riceverli direttamente in busta paga.
- Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103):
- non saranno più soggetti al limite massimo della pensione non superiore a quattro volte il minimo Inps, poiché rimanendo in servizio si raggiungerebbe una contribuzione utile per la pensione anticipata;
- la revoca, con permanenza in servizio, permetterebbe un calcolo della pensione col sistema misto e non più solamente contributivo.
Scadenze per i dirigenti scolastici.
Per i dirigenti scolastici, la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione volontaria rimane fissata al 28 febbraio 2025.
Trattenimento in servizio.
Infine, relativamente al Trattenimento in servizio fino a 70 anni (art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025) per il personale scolastico (docenti e ATA), che ha raggiunto il limite d’età (67 anni), novità introdotta nell’ultima Legge di Bilancio, le nota ministeriali “de quibus” rinviano ad un ulteriore specifico successivo approfondimento. Si evidenzia però come la più volte citata Legge di Bilancio non preveda la permanenza in servizio “a domanda dell’interessato”, ma a seguito di “valutazioni esclusivamente in capo all’Amministrazione”.
La nota MIM prot. n. 45357 del 21 febbraio 2025 stabilisce, altresì, precisi adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche. Le scuole, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle domande di cessazione e revoca, fungendo da tramite tra il personale e gli uffici competenti.
Gestione delle nuove domande di cessazione.
Le istituzioni scolastiche devono garantire la tempestiva gestione delle istanze di cessazione presentate dal personale che, a seguito delle nuove disposizioni, non è più soggetto al collocamento a riposo d’ufficio.
- Scadenza: le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2025.
- Modalità di presentazione: a differenza delle richieste ordinarie, non si utilizza la piattaforma POLIS, ma le domande devono essere inviate/consegnate direttamente alla scuola di titolarità.
- Controllo dei requisiti: il dirigente scolastico e la segreteria scolastica devono verificare che il richiedente abbia maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2025.
Procedura di revoca delle domande di cessazione.
Il personale scolastico, già richiedente cessazione dal servizio con istanza prodotta entro il 21 ottobre 2024, può chiederne la revoca ritenendo le nuove disposizioni più vantaggiose.
Ø Compiti della scuola:
ü Protocollare le richieste di revoca;
ü Trasmettere le istanze agli uffici territoriali del MIM, entro i tempi previsti, attraverso la compilazione del modello formato xlsx “istanze cessazione post LdB 2025”.
Per quanto riguarda il modello in formato xlsx “istanze cessazione post LdB 2025” si precisa che, per il personale nato dal 1° gennaio 1960 al 31 agosto 1960, prima destinatario di cessazione d’ufficio per limiti ordinamentali che presenta istanza di cessazione, l’opzione da indicare nella colonna K denominata “Classificazione” è: Pensione anticipata.
Per il personale, prima destinatario di cessazione d’ufficio per limiti ordinamentali, che compie invece l’età di 67 anni tra settembre e dicembre 2025 è necessario indicare l’opzione: Pensione di vecchiaia (compimento 67 anni tra settembre e dicembre 2025).
Tanto premesso la nota “de qua” introduce un ulteriore carico amministrativo per le scuole, che devono operare con rapidità e precisione per garantire il rispetto delle nuove scadenze.
La necessità di gestire le domande fuori POLIS rappresenta una sfida, aumentando il rischio di errori o ritardi nella trasmissione dei dati. Sarà quindi necessario rendere un’adeguata informazione, ai dirigenti scolastici e al personale amministrativo da parte degli Uffici Scolastici Regionali, per evitare criticità nell’applicazione della normativa.
Lì, 03.03.2025
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
L’ESPERTO DI SETTORE
Stefania Pierangeli