Sulla GU n. 61 del 14/3/2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 25 recante: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 15 marzo 2025.
Si reputa utile, con la presente breve nota, fornire informazioni sugli aspetti che riguardano direttamente e indirettamente le scuole.
L’art. 12 Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, il periodo di malattia dovuto al COVID torna a far parte del comporto.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.
L’art. 14 Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie
c. 6 Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Nell’art. 15 contenente misure urgenti per il Giubileo troviamo disposizioni che riguardano le istituzioni scolastiche, ovvero l’utilizzo degli edifici scolastici:
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
L’art. 16 Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (riguarda solo il personale assunto dopo l’entrata in vigore del decreto)
1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140. 3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Inoltre importante anche l’art. 3 che contiene modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 utile segnalazione per coloro che studiano per il concorso DSGA. Nello specifico a titolo esemplificativo:
- SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
- MOBILITA’ (FLESSIBILE NON MENO DEL 15% PER TRASFERIMENTO DA ALTRA AMM.NE CON ALCUNE PRIORITA’)
- CONCORSI UNICI RECLUTAMENTO DIRIGENTI e delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Lì, 17.03.2025
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari