LEGGE DI BILANCIO 2025: COSA CAMBIA IN MATERIA DI SPESE DI MISSIONE PER DIPENDENTI PUBBLICI, PRIVATI, IMPRESE E PROFESSIONISTI

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207  “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in GU n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43, all’art. 1, commi 81-83, ha modificato la disciplina del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in materia di indennità di trasferta, missioni, determinazione del reddito e deducibilità  per i lavoratori dipendenti.

L’obiettivo è quello di rendere più flessibile il sistema tributario, favorire la ripresa economica e, ad un tempo, aumentare la trasparenza, la tracciabilità e combattere le frodi fiscali. In particolare, l’art. 1, commi 81, 82 e 83, introduce modifiche sostanziali che riguardano i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), ma anche il sistema delle imprese e dei professionisti.

A seguito delle modifiche introdotte, le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti sono deducibili e i rimborsi non sono imponibili per il dipendente solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili come bonifici, carte di credito o debito, o altre modalità elettroniche previste dalla legge.

Di seguito le principali novità con i riferimenti normativi.

 

Trasferte o missioni dei lavoratori dipendenti

Qualora i pagamenti relativi alle spese per trasferte e missioni vengano effettuati dai dipendenti con sistemi di pagamento tracciati, le stesse non concorrono a formare il reddito. In caso contrario, cioè quando vengono pagate in contanti, saranno assoggettate alla tassazione al pari degli altri redditi, con conseguente penalizzazione per il dipendente.

 

Comma 81, lettera a):

a)    all'articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

 

Determinazione del reddito per i lavoratori autonomi

 Tutte le spese relative a prestazioni alberghiere, pasti, spese di viaggio e trasporto che vengono addebitate al committente, sono deducibili solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciati (carte di credito o di debito, bonifici bancari e postali, assegni circolari, etc…).

 

Comma 81, lettera b):

b)    all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

 

«6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

 

Deducibilità delle spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto

Per le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute per trasferte dei propri dipendenti, o corrisposte a lavoratori autonomi è ammessa la deducibilità solo se effettuate con strumenti di pagamento tracciati.

 

Comma 81, lettera c):

c)     all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

 

Applicabilità ai fini IRAP

Il successivo Comma 82 precisa che le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche ai fini dell' IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Decorrenza della nuova disciplina

La suddetta normativa si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero dal 01/01/2025.

 

Conclusioni

Le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 81, 82 e 83, della Legge Finanziaria 2025 rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di rinnovamento del sistema fiscale italiano. Da un lato, offrono nuove opportunità per le imprese e i professionisti in termini di incentivi e riduzioni d’imposta; dall’altro, richiedono la massima trasparenza e tracciabilità con conseguente adeguamento puntuale delle procedure di rendicontazione, una maggiore attenzione nella pianificazione e una collaborazione attiva con l’Amministrazione finanziaria. L’auspicio è che queste misure possano coniugare semplificazione e tutela erariale, promuovendo al contempo innovazione e sostenibilità senza, peraltro, incrementare i processi burocratici.

 

Lì, 21.03.2025

IL DIRIGENTE NAZIONALE

Andrea Pala


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 21/03/2025
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 21/03/2025
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