Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Direzione Generale del Personale
Scolastico - Dr. Luciano Chiappetta - ROMA
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Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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Come noto, per effetto di quanto disciplinato dalla Legge di Stabilità 2012, nelle Istituzioni Scolastiche sottodimensionate non è possibile l’assegnazione in via esclusiva di un Direttore SGA.
In queste scuole la funzione direttiva viene svolta da un Direttore SGA titolare in altra scuola con incarico aggiuntivo, o da un Direttore SGA assegnato su due scuole sottodimensionate.
La struttura retributiva spettante al Direttore SGA (vedi CCNL vigente) prevede come trattamento accessorio a carattere fisso e continuativo un’indennità di direzione rapportata all’esercizio della funzione nella singola Istituzione Scolastica. Nella fattispecie in esame la funzione viene esercitata in due scuole, pertanto il trattamento accessorio in questione va corrisposto per ciascuna di esse, sia con riferimento al parametro base che alla parte variabile.
Considerato che il parametro base in ragione di singola scuola viene corrisposto mensilmente dal MEF su partita di spesa fissa e doverosamente coordinate le norme di cui agli artt. 56 e 88 del CCNL 29.11.2007, è scontata la conclusione che nella seconda scuola il totale dell’indennità di direzione (parametro base e parte variabile) deve essere retribuito a carico del FIS di questa seconda scuola. In tal senso va la nota dell’USR Toscana, che si allega.
Ad evitare applicazioni illegittime della norma, condotte difformi e lesioni di un diritto retributivo, sarebbe utile un intervento di codesto Ufficio.
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: si torna a richiamare l’attenzione sull’urgenza di definire l’indennità mensile ai Direttori in questione, prevista per legge e da stabilire in sede di apposito CCNL.