Monitoraggio legislativo 15 - 19 settembre 2014

Camera dei Deputati

 

 

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Ambiente

Relatori

On. Chiara Braga (PD)

Lavori parlamentari:  Iniziata la discussione generale.

 

Termine per la conversione: 11 novembre 2014.

 

Contenuto:

Il provvedimento reca una serie di norme riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, l'ambiente, l'energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali: si tratta di norme finalizzate ad accelerare e a rilanciare gli investimenti e a introdurre misure di semplificazione burocratica, obiettivi che rientrano pienamente nella strategia del Governo di rilancio della competitività del nostro Paese e di sostegno alla crescita e il cui perseguimento è necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando il Paese e che necessita di interventi di stimolo alla economia accompagnati da riforme strutturali. Il provvedimento è corposo e articolato e, per tale ragione, sarà necessario svolgere un'istruttoria approfondita nel corso dell'esame anche al fine di acquisire i necessari elementi di informazione da parte dei soggetti esterni e del Governo.

 

Principali disposizioni:

Art. 2 (Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione): si rafforzano le garanzie del concedente nei confronti del concessionario di opere in project financing, i cui costi di investimento siano particolarmente rilevanti, per cui l’opera è articolata per lotti e il suo finanziamento bancario è legato a diversi elementi tecnico-economici.

 

Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia): la norma ha la finalità di effettuare una scelta tra le opere pubbliche ritenute strategiche e prioritarie, incrementando il fondo cosiddetto « sblocca cantieri », istituito dall’articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di complessivi 3.890 milioni di

euro, che si aggiungono alla sua dotazione, pari a 2.069 milioni di euro. Di fatto realizza una graduatoria tra le stesse, funzionale a renderne effettiva la realizzazione.

 

Art. 4 (Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali): la disposizione ha lo scopo di fornire una risposta alle segnalazioni inoltrate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014, sulla base di apposita richiesta della Presidenza medesima.

 

Art. 6 (Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili): le misure adottate si propongono di sviluppare interventi infrastrutturali, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, nonché gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga.

 

Art. 10 (Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia): la disposizione è volta a rafforzare l’operatività della società Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), nonché a favorire gli investimenti in Italia da parte di istituti simili di promozione dello sviluppo di altri Stati dell’Unione europea.

 

Art. 11 (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto):

la disposizione è diretta ad estendere la possibilità di ricorrere al credito di imposta e all’esenzione dal pagamento del canone di concessione per consentire l’equilibrio del piano economico-finanziario di infrastrutture da realizzare in partenariato pubblico-privato. Più in particolare, si riduce la soglia delle infrastrutture eleggibili da 200 a 50 milioni e si elimina il riferimento alle infrastrutture « di rilevanza strategica nazionale », in modo da includere anche infrastrutture che, pur non rientrando nell’elenco delle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, sono comunque ritenute dal decisore pubblico rilevanti per lo sviluppo del Paese (infrastrutture locali, spesso più facilmente e rapidamente cantierabili).

 

Art. 12 (Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei): la norma persegue l’obiettivo di assicurare un’efficace ed effettiva utilizzazione dei fondi europei e del fondo nazionale per le politiche di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011), mediante il potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Art. 13 (Misure a favore dei project bond): il comma 1, lettera a), dell’articolo 13, modifica l’articolo 157 (« Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto ») del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, le modifiche normative contenute nei numeri 1) e 2) hanno una duplice finalità: allineamento formale della definizione di investitore qualificato a quella utilizzata in altri testi normativi (in particolare nella normativa fiscale); eliminazione

della forma nominativa obbligatoria per rendere l’utilizzo dello strumento più fruibile nell’ambito del mercato dei capitali, soprattutto internazionale, dove tipicamente i titoli hanno la forma di titoli al portatore. Inoltre si chiarisce che la nuova norma che disciplina la costituzione delle garanzie a favore del rappresentante trova applicazione

anche con riferimento a questo strumento. Infine, si stabilisce che anche le società e altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati sono a loro volta investitori qualificati, come nel tipico caso di veicoli societari

costituiti da investitori qualificati per effettuare un certo investimento obbligazionario.

 

Art. 14 (Norma overdesign): la norma ha la finalità di limitare la richiesta di modifiche progettuali delle opere pubbliche che comportano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi del diritto europeo. Si tratta di un’applicazione, nell’ambito delle opere pubbliche, dei princìpi di divieto di gold plating in quanto si intende arginare l’introduzione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli prescritti dagli organi europei. Quindi, con la disposizione proposta, si prevede che l’introduzione di modifiche progettuali non fondate su standard comuni sia limitata al minimo, subordinando dette modifiche ad una analisi economica che tiene conto dei relativi sovraccosti

oltre che alla stima dei tempi necessari alla loro realizzazione.

 

Art. 15 (Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese): si prevede l’istituzione di un Fondo di

servizio di durata decennale, prorogabile, per il rilancio delle imprese industriali italiane, caratterizzate da equilibrio economico positivo, che necessitano di strumenti per incrementare la patrimonializzazione. Il sostegno finanziario e patrimoniale sarà garantito alle imprese con non meno di 150 dipendenti attraverso operazioni di patrimonializzazione a medio termine.

 

Art. 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere): la disposizione è diretta, in via sperimentale, ad agevolare investimenti con partecipazione di capitali esteri nella struttura ospedaliera di Olbia, prevedendo una deroga, limitata al triennio 2015-2017, al rispetto dello standard nazionale di posti letto per la regione Sardegna e una deroga, sempre nel medesimo periodo, alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma

14, del decreto legge n. 95 del 2012 in materia di riduzione della spesa per prestazioni acquistate da erogatori privati.

 

Art. 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia): l’articolo, al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile,

con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, contiene, tra l’altro, disposizioni modificative del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 

Art. 18 (Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo):  l’intervento proposto mira a consentire alle parti, nell’ambito dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo di maggiore rilevanza (con canone annuo superiore a euro 150.000), di disciplinare pattiziamente i termini e le condizioni del rapporto, valorizzando pienamente l’autonomia privata.

 

Art. 19 (Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione): la norma mira ad agevolare tale  tipologia di accordo evitando gli aggravi originariamente quantificati dall’Agenzia delle entrate nella propria risoluzione n. 60/E del 2010. Trattasi dell’imposta fissa di registrazione pari a 67 euro e dell’imposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio (equivalente a 100 righe).

 

Art. 21 (Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione): la norma in oggetto, ispirata all’esperienza francese di successo della « loi Scellier », utilizza lo strumento fiscale per dare una risposta immediata alla stagnazione sia del mercato della compravendita, sia di quello delle locazioni a canone concordato.

 

Art. 26 (Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati): la norma, nel suo complesso, reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica.

 

Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti): la norma si pone l’obiettivo di potenziare la presenza delle imprese italiane – con particolare riguardo per le PMI – sui mercati internazionali e, più in generale, di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro Paese attraverso la realizzazione, tramite l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di un Piano per la promozione straordinaria per l’internazionalizzazione e l’attrazione degli investimenti esteri in Italia.

 

Sindacato ispettivo

 

Nel corso della settimana in Commissione Cultura, scienza e istruzione, si sono svolte le seguenti interrogazioni:

 

Interrogazione n. 5-03142 Vacca: Sulla valutazione scolastica degli studenti di ogni ordine e grado.

Il sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, rispondendo all’interrogazione in oggetto, ha sottolineato che la materia della valutazione degli alunni è attualmente disciplinata dal decreto-legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 169 del 2008, e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Si prevede che la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché la certificazione delle competenze da essi acquisite e la valutazione dell'esame finale, sono effettuate mediante l'attribuzione di un voto espresso in decimi.

Con il sopra citato Regolamento si è poi provveduto al coordinamento delle varie disposizioni in materia di valutazione, che lo stesso provvedimento definisce quale espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, affermando inoltre che la valutazione deve essere svolta attenendosi ai principi di trasparenza e di tempestività.

Il sottosegretario ha ribadito che il Ministero è ben consapevole dei profili che il tema in argomento presenta e pertanto l'Amministrazione è aperta ad ogni contributo che possa risultare funzionale a conseguire il miglior risultato possibile, nell'interesse primario degli studenti e delle loro famiglie.

In particolare, già nell'ambito della consultazione sul Piano «La Buona Scuola» promosso dal Governo, è possibile avviare la discussione e il confronto richiesti sulla valutazione sia on line che off line, quindi in pratica sia rispondendo al questionario predisposto e pubblicato sul sito del Ministero e del Governo, sia aderendo all'iniziativa «Un grande dibattito diffuso» che intende raccogliere i contributi derivanti dai vari interlocutori a livello locale che aderiscono ai dibattiti organizzati anche su iniziativa degli Uffici scolastici regionali.

 

Interrogazione n. 5-02527 Oliverio: Sul ridimensionamento del numero dei docenti nelle scuole del Mezzogiorno.

Interrogazione n.5-02571 Burtone: Sul numero di insegnanti presenti nelle regioni del Mezzogiorno e in particolare in Sicilia

 

Il sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, nella risposta ha ribadito che il Ministero è ben consapevole delle esigenze rappresentate dagli interroganti. Allo stesso tempo, fa presente però che, a sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza di quelle determinate nell'anno scolastico 2011/2012 (anche nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica).  Stante la descritta cornice normativa, la ripartizione dei posti per la definizione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2014/2015 è stata effettuata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, tenendo conto delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio delle diverse realtà nonché delle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

Unitamente ai parametri ora citati, la consistenza della popolazione scolastica ha costituito il principale elemento che si è preso in considerazione al fine di determinare gli organici. A tale proposito, è da evidenziare come, negli ultimi due anni, si è mediamente verificato, a livello nazionale, un aumento progressivo degli iscritti e ciò a fronte di un organico invariato e, peraltro, non suscettibile di incremento.

La variazione del numero degli alunni, tuttavia, non si è presentata in maniera omogenea tra le diverse zone del Paese, infatti si sono riscontrati significativi aumenti in alcune regioni e situazioni di calo in altre. Cito, a titolo meramente esemplificativo, i dati più significativi di quattro regioni: + 12.960 in Lombardia,+ 9.344 in Emilia-Romagna, –5.409 in Sicilia,-3.064 in Puglia. Pertanto, proprio tenuto conto di tale disomogeneità, il Ministero ha ritenuto opportuno procedere a una redistribuzione dei posti di organico di diritto tra i vari Uffici scolastici regionali, rispetto all'anno precedente, in misura proporzionale alle variazioni della popolazione scolastica nel frattempo intervenute in ciascuna regione.

Toccafondi, infine, ha ricordato che, come previsto dal rapporto «La buona scuola» sulle misure da intraprendere per la scuola, pubblicato in data 3 settembre 2014 nel sito della Presidenza del Consiglio «passodopopasso.italia.it» e nello stesso sito del MIUR, è intenzione del Governo, nel piano assunzionale annunciato, affrontare anche il tema della determinazione degli organici, anche in posizione funzionale, al fine di una revisione della disciplina che li renda maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza scolastica.

 

Senato della Repubblica

 

Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, A.S 1577.

 

Iniziativa

 

Governativa

Iter

Assegnato alla Commissione Affari Costituzionali

Relatori

Sen. Giorgio Pagliari (PD)

Lavori parlamentari:  Come deliberato la scorsa settimana, è in corso un’indagine conoscitiva. Sono stati auditi: Corpo forestale dello Stato, Confindustria, Unioncamere, R.E TE. Imprese Italia, FP CGIL, CISL FP, UIL PA, UIL PL, UIL e CISL.

 

In allegato le memorie dei soggetti più importanti.

 

Contenuto:

Il disegno di legge in titolo è diretto a semplificare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rendendo più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con il privato cittadino, le imprese e i suoi dipendenti. In particolare, l'intervento normativo si propone di innovare la pubblica amministrazione attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, la riforma della dirigenza, la definizione del perimetro pubblico, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

 

L'articolo 1 (Accelerazione e semplificazione nei servizi per i cittadini e le imprese) delega il Governo, previa ricognizione dei procedimenti amministrativi  di competenza delle amministrazioni, ad adottare decreti legislativi per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la piena accessibilità on line alle informazioni personali e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei confronti delle amministrazioni, nonché all'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni stesse, con invio dei documenti al domicilio fisico ove la natura degli stessi non consenta l'invio in modalità telematiche.

 

L'articolo 2 (Conferenza di servizi) delega il Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza dei servizi.

 

Al fine di accelerare la procedura per l'acquisizione dei concerti, degli assensi e dei nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi o atti amministrativi, l'articolo 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni) introduce il meccanismo del silenzio assenso. In particolare, si prevede che le amministrazioni competenti comunichino il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, compiutamente istruito, da parte dell’amministrazione procedente, decorsi i quali l’assenso, il concerto o il nulla osta si intendono acquisiti. Ai sensi del comma 4, sono escluse dall'ambito di applicazione della disposizione le ipotesi nelle quali il diritto europeo richiede l'emanazione di provvedimenti espressi.

 

Con l'articolo 4 (Segnalazione certificata di inizio attività e silenzio assenso), si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, tenendo conto dei principi generali desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, che disciplinano tali istituti, dei principi del diritto europeo e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

 

L'articolo 5 (Autotutela amministrativa) delimita in modo più marcato, rispetto alla disciplina vigente, le possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. In particolare, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, si esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

 

L'articolo 6 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza), invece, contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisarne l'ambito di applicazione, in particolare riguardo a trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi nn. 33 e 39 del 2013.

 

L'articolo 7 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina degli uffici centrali e territoriali dei Ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, per la riorganizzazione e la riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. È prevista, inoltre, la razionalizzazione della rete organizzativa delle prefetture-uffici territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni, anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dei Corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

 

Con l'articolo 8 (Definizioni di pubblica amministrazione) si specificano le diverse nozioni di pubbliche amministrazioni, al fine di superare i dubbi interpretativi derivanti dalla non univocità di richiami normativi nel corpo della legislazione, che rendono incerta l'individuazione dei destinatari delle norme. In particolare, il comma 3 stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, è redatto un elenco - da aggiornarsi annualmente - per ciascuna delle seguenti categorie di amministrazioni individuate dal comma 1: amministrazioni statali, amministrazioni nazionali, amministrazioni territoriali, amministrazioni di istruzione e cultura e amministrazioni pubbliche. Ai sensi del comma 4, l'elenco ISTAT continua a costituire il riferimento per le disposizioni in materia di finanza pubblica.

 

L'articolo 9 (Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio) prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, volta a delimitarne le funzioni e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando il contributo obbligatorio delle imprese.

 

L'articolo 10 (Dirigenza pubblica) reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono, in particolare, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, attraverso requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito e della formazione continua nonché su quello della piena mobilità tra i ruoli. Sono quindi istituiti tre ruoli generali della dirigenza, rispettivamente, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, a cui si accede per concorso e per corso-concorso. È soppressa la categoria delle figure dei segretari comunali e provinciali.

 

L'articolo 11 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche) mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle molteplici forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, tramite l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili nido e l'organizzazione di servi di supporto alla genitorialità.

 

L'articolo 12 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione) prevede la delega a emanare decreti legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali secondo i seguenti criteri generali: elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia; coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti; risoluzione delle antinomie in base ai principi dell’ordinamento e alle discipline generali che regolano la materia; indicazione esplicita delle norme abrogate e aggiornamento delle procedure, attraverso un'ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

L'articolo 13 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) integra le disposizioni relative all'esercizio della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre l'articolo 14 prevede una delega al Governo in materia di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni, al fine di semplificarle e renderle trasparenti.

 

L'articolo 14  (Riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche) reca alcuni principii e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.

 

L'articolo 15 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali) è volto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali secondo criteri direttivi specificamente individuati, diretti anche a razionalizzarne la gestione.

 

 

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A.S. 1428

Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409 (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri), 24, 165, 180, 199, 219, 263, 349, 482, 500, 551, 555, 571, 625, 716, 727, 893, 936, 1100, 1152, 1221, 1279 e 1312, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1409, 103, 183 e 203.

 

 

Iniziativa

Governativa

 

Iter

Assegnato, in sede referente, alla Commissione Lavoro

 

Relatori

Sen. Maurizio Sacconi (NCD)

 

Lavori parlamentari:    La commissione  ha concluso l’esame del provvedimento. Nel corso della seduta sono stati approvati il subemendamento 4.1000/100 e gli emendamenti 4.1000 e Coord.1.

Emendamenti approvati:

4.1000/100

IL RELATORE

All'emendamento 4.1000, comma 1, lettera f), dopo la parola: «previsione», inserire le seguenti: «, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,».

 

4.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – (Delega al Governo in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva). – 1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:

            a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;

            b) previsione, per le nuove  assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;

       c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento;

        d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione   tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

        e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale;

            f) previsione «, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,» della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

        g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

        h) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA.».

 

Coord.1

IL RELATORE

Art. 1

Al comma 2, alla lettera c), come modificata dall'emendamento 1.111 (t. 2) sostituire le parole: «tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera q)» con le seguenti: «tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati».

Al comma 2, sostituire la lettera c-bis), introdotta dall'emendamento 1.119 e integratadall'emendamento 1.107 (t. 2), con la seguente:

"c-bis) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c)».

 

 

Art. 2

Al comma 2, lettera q), dopo la parola: «espulso» inserire le seguenti: «dal mercato del lavoro».

 

Art. 4

Nella rubrica, dopo le parole: «di riordino» inserire le seguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro,».

 

Art. 5

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole:«reddito complessivo della donna lavoratrice» con le seguenti: «reddito individuale complessivo» e, alla lettera e), sopprimere le parole: «favorire l'».

 

Art. 6

Al comma 1, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «I decreti legislativi».

 

Nel Capo II, nella rubrica sostituire le parole da «dei rapporti di lavoro» fino alla fine con leseguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

 

Nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole da «dei rapporti di lavoro» fino alla finecon le seguenti: «della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».

Contenuto:

Il disegno di legge delega contiene cinque deleghe:

la prima riguarda la materia degli ammortizzatori sociali: con tale delega si ha l’intento di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, con l’intento di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale (art.1).

Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

  • rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
  • semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;
  • prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
  • rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
  • prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici;
  • prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo;
  • rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve;
  • incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative;
  • estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite;
  • introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
  • valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto;
  • eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.

Nell’esercizio di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.

La seconda delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative (art. 2).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

  • razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
  • razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità;
  • istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
  • razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
  • rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
  • mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
  • favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro;
  • valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.

La terza delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese (art. 3).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:     

  • razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo;
  • eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
  • unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
  • promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei;
  • rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo);
  • individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
  • revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

La quarta delega finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale (art. 4).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

  • individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
  • procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti;
  • introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali;
  • procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.

La quinta delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare (art. 5).

A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:

  • introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
  • garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
  • abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare;
  • incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;
  • favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.
       

 

 


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Categoria: Lavori parlamentari Data di creazione: 19/09/2014
Sottocategoria: Monitoraggio legislativo Ultima modifica: 19/09/2014
Permalink: Monitoraggio legislativo 15 - 19 settembre 2014 Tag: Monitoraggio legislativo 15 - 19 settembre 2014
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